diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 352 del 13/02/1970 (Rv. 345259 - 01)

MANDATO - MANDATARIO - COMPENSO - DETERMINAZIONE GIUDIZIALE - CRITERI - CRITERIO DELL'EQUITA - PREPONDERANZA - SINDACATO DELLA CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345259-01

MANDATO - MANDATARIO - COMPENSO - DETERMINAZIONE GIUDIZIALE - CRITERI - CRITERIO DELL'EQUITA - PREPONDERANZA - SINDACATO DELLA CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Nella Determinazione del compenso dovuto al mandatario, ai sensi dell'art 1709 cod civ, il giudice deve, bensi, ispirarsi ad un criterio di proporzione con l'entita delle prestazioni eseguite dal mandatario e con il risultato utile conseguito dal mandante, ma ferma la considerazione di tali parametri come elementi direttivi, la Determinazione concreta del compenso non puo per sua natura non essere dominata dal criterio dell'equita, com'e espressamente stabilito per l'ipotesi, sostanzialmente identica, attinente alla misura del compenso del commissionario e come puo, inoltre, desumersi dal principio dettato dall'art 1374 cod civ. trattandosi, quindi, di giudizio equitativo e cioe avente carattere ampiamente discrezionale, il margine riservato al Sindacato di legittimita e notevolmente ristretto, potendo tale Sindacato essere ammesso solo in quanto il giudizio stesso non sia sorretto da una adeguata giustificazione del processo logico all'uopo seguito. (V 795-67 massima n 326874 3306-55 2114-35).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1709, Cod. Civ. art. 1733

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)