Sez. 1, Sentenza n. 41101 del 23/09/2004 Ud. (dep. 20/10/2004) Rv. 230632 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Inosservanza, da parte del cittadino straniero, dell'ordine della polizia ferroviaria di presentarsi in questura - Reato di cui all'art. 650 cod. pen. - Consumazione - Scadenza del termine fissato per la comparizione dal provvedimento dell'autorità di P.S. e contenuta nella contestazione - Decorrenza del termine della prescrizione - Eventuale successivo protrarsi della condotta illecita - Rilevanza - Condizioni.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA
L'inosservanza, da parte del cittadino straniero, dell'ordine di presentarsi dinanzi alla Autorità di P.S. integra il reato di cui all'art. 650 cod. pen. e si consuma alla scadenza della data di comparizione fissata dal provvedimento dell'autorità di P.S. e contenuta nella contestazione, senza che, in tal caso, rilevi, ai fini della decorrenza del termine della prescrizione, la natura eventualmente permanente del reato in esame, in quanto, qualora nel capo di imputazione, contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativo ad un reato permanente, si contesti il fatto come commesso ad una data precisamente individuata nel tempo, o si determini il momento terminale della consumazione, il giudice può tenere conto dell'eventuale, successivo protrarsi della condotta illecita soltanto qualora esso sia stato oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del P.M., ex art. 516 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)