Sez. L, Sentenza n. 7467 del 14/05/2003 (Rv. 563067 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE) | Legittimazione attiva e passiva - Nozione - Titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio - Valutazione - In funzione della decisione - Esclusione - In funzione della prospettazione effettuata con la domanda - Necessità - Fattispecie in tema di domanda di assegno di invalidità.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE)
La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso. Pertanto, in tema di domanda di riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità, ove sia dedotto in giudizio l'integrale rapporto derivante da detto assegno, ivi compreso l'obbligo al pagamento delle relative somme, il Ministero dell'Interno è passivamente legittimato alla domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)