Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Testo in vigore al
Art. 55
1. Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale per la Sardegna, le funzioni amministrative in materia di:
a) interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della regione;
b) vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.
Titolo IV. Assetto ed utilizzazione del territorio
Capo I. Urbanistica
Art. 56
1. Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi salvo che per le opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato, d'intesa con la regione.
2. La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, e' fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con la regione, che deve sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.
Art. 57
1. Sono delegate alla regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni.
2. La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:
a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali ed il comitato regionale per i beni culturali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalla regione;
b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;
c) l'apertura di strade e cave;
d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicita';
e) la adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi;
f) la adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative;
g) le attribuzioni degli organi statali, centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
3. Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere revocate o modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali.
4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' inibire lavori o disporne la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi.
Art. 58
1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.
Capo II. Trasporti su linee automobilistiche e tramviarie
Art. 59
1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative alla materia "trasporti su linee automobilistiche e tramviarie" concernenti i servizi pubblici di trasporto di persone e merci, esclusi gli effetti postali, esercitati con linee tramviarie, metropolitane urbane ed extraurbane, filoviarie, funicolari, funiviarie di ogni tipo e automobilistiche (anche sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575, previo il loro risanamento tecnico ed economico da parte dello Stato).
Art. 60
1. Sono trasferite alla regione tutte le funzioni amministrative attualmente esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato, relative al personale dipendente da imprese concessionarie di pubblici servizi di trasporto automobilistico e tramviario.
2. Sono altresi' trasferite alla regione le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi al servizio di noleggio ed al servizio da piazza e la determinazione del numero delle licenze e del tipo dei veicoli adibiti ai servizi medesimi.
3. Sono trasferite inoltre le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni di cui al secondo comma dell'art. 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
Art. 61
1. E' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assenso della stessa regione previo il risanamento tecnico ed economico da parte dello Stato.
2. La regione partecipa al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai competenti uffici dello Stato.
Art. 62
1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, fermi restando i poteri del prefetto previsti dallo stesso articolo per motivi di pubblica sicurezza e di esigenze militari; la disciplina del transito periodico di armenti e greggi ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; la vigilanza e l'autorizzazione delle scuole per conducenti di veicoli a motore, ai sensi dell'art. 84 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393.
2. Sono delegate alla regione anche le seguenti altre funzioni amministrative concernenti:
a) il coordinamento, mediante conferenza tra gli enti interessati, dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
b) le attivita' istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci con facolta' di sub-delegare le stesse;
c) il rilascio delle licenze e la concessione delle autorizzazioni al trasporto delle merci per conto proprio e per conto di terzi con limitazione della validita' al territorio regionale.
3. In connessione con la delega delle funzioni di cui al punto c) e' istituito, presso la regione, l'albo regionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di merci per conto di terzi nel territorio della regione stessa.
Art. 63
1. E' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato relative alla navigazione interna che concernono la navigazione lacuale, fluviale, sui canali navigabili e su idrovie; i porti lacuali e di navigazione interna ed ogni altra attivita' riferibile alla navigazione stessa che si svolge nell'ambito territoriale della regione.
2. Le predette funzioni comprendono, tra l'altro: l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti predetti e la potesta' di rilasciare concessioni per l'occupazione e l'uso di aree ed altri beni nelle zone portuali, lacuali e fluviali, la rimozione dei materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilita' nonche' enti, istituti ed organismi operanti nel settore.
3. Sono altresi' comprese le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie operanti in questa materia.
4. Alla regione sono inoltre delegate le seguenti altre funzioni amministrative:
a) determinazione, d'intesa con i compartimenti marittimi, di zone di navigazione promiscua;
b) iscrizione, in apposito elenco, delle imprese autorizzate a costruire navi idonee alla navigazione interna;
c) tenuta dei registri per l'iscrizione delle navi e galleggianti con il rilascio delle relative licenze di navigazione e aggiornamento dei registri stessi in relazione alle successive variazioni di proprieta', costituzione od estinzione di altri diritti reali;
d) rimozione di materiali sommersi in acque interne che possono arrecare intralci o pericolo alla navigazione;
e) sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna.
Art. 64
1. Il comitato regionale coordinamento trasporti, istituito con decreto-legge 19 luglio 1946, n. 39 e di cui all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e' trasferito alla regione.
2. Con legge regionale si provvedera' a stabilirne la composizione e a definirne le attribuzioni.
3. E' abrogato l'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.
Art. 65
1. La regione autonoma della Sardegna ha il potere di impulso nei confronti del Governo per porre in discussione l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che possano direttamente interessarla.
2. In questo caso, o quando sia posta direttamente in discussione l'istituzione o la regolamentazione dei servizi di cui al comma precedente, si applica il secondo comma dell'art. 47 dello statuto sardo.
Art. 66
1. Le determinazioni per l'istituzione e la regolamentazione, comprese le tariffe per viaggiatori e merci di tutti i servizi di cui al precedente art. 65, che sono prese in sede diversa dal Consiglio dei Ministri, sono adottate con la partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione regionale.
Art. 67
1. Quando i provvedimenti di cui al precedente art. 66 siano assunti da un'autorita' individuale deve essere preliminarmente sentito il parere della regione, da emettersi non oltre trenta giorni dalla richiesta.
Capo III. Lavori pubblici di esclusivo interesse della regione
Art. 68
1. Sono delegate alla regione le funzioni concernenti:
a) gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonche' l'utilizzazione delle risorse stesse;
b) l'imposizione e la determinazione delle tariffe di vendita delle acque derivate o estratte, nell'ambito delle direttive statali sulla determinazione dei prezzi alla produzione o al consumo.
2. Ai dipendenti regionali preposti al servizio di polizia idraulica e' riconosciuta, con decreto del prefetto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Art. 69
1. Le strade statali possono essere classificate come regionali e viceversa d'intesa fra Stato e regione.
Art. 70
1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attivita' di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonche' le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento.
2. Fermo restando il trasferimento delle funzioni statali relative agli I.A.C.P., di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, la regione puo' stabilire soluzioni organizzative diverse da esercitarsi in conformita' ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali.
3. Sono trasferite alla regione tutte le funzioni esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali, compresa la Cassa per il Mezzogiorno, relativi alla realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di alloggi da destinare ai dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio, nonche' le funzioni degli organi centrali e periferici previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, eccettuate quelle relative alla programmazione nazionale.
4. Lo Stato attua la programmazione nazionale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto.
Art. 71
1. Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, in base al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
2. E' trasferita la funzione relativa alla determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle abitazioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 10 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni.
3. Sono altresi' trasferite le funzioni amministrative svolte dalle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare previste dall'art. 129 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Le commissioni continuano a svolgere tali funzioni nell'attuale composizione, fino a diversa disciplina della materia nell'ambito di apposita normativa statale di principio.
4. Sono infine trasferite, nei limiti di cui all'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni dirette ad agevolare l'accesso al credito nella materia di cui ai precedenti articoli, ivi comprese quelle concernenti l'erogazione di contributi in conto capitale o nel pagamento degli interessi, la prestazione delle garanzie ed i rapporti con gli istituti di credito.
Art. 72
1. Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.
Titolo V. Disposizioni finali e transitorie
Art. 73
1. La regione puo' avvalersi nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello Stato. La regione puo' inoltre avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato, a modifica del primo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.
2. Possono essere chiamati a far parte degli organi consultivi della regione secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti.
3. La regione puo', altresi', avvalersi, a norma del primo comma, del Consiglio superiore dei lavori pubblici per tutte le funzioni attribuite allo stesso dalle leggi dello Stato e della regione.
Art. 74
1. Sono trasferiti alla regione gli uffici dello Stato operanti in Sardegna, indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
2. L'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti agli uffici di cui al comma precedente, quali organi dello Stato, in materie diverse da quelle contemplate nel presente decreto, e' delegato alla regione, se non diversamente disposto dal presente decreto medesimo.
Art. 75
1. Le funzioni, il personale ed i beni degli enti soppressi dall'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, aventi strutture periferiche operanti in Sardegna, sono trasferiti alla regione con le modalita' previste negli articoli seguenti.