Sez. T, Ordinanza n. 18952 del 10/06/2026 (Rv. 679015-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA | Imposta di registro - Agevolazioni per la piccola proprietà contadina - Trasferimento di terreni agricoli disposto con sentenza - Registrazione eseguita d'ufficio dalla cancelleria - Applicazione dell'aliquota agevolata ex art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194 del 2009, conv. dalla l. n. 25 del 2010 - Richiesta del contribuente - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA
In tema di agevolazioni per la piccola proprietà contadina, il venir meno, per effetto dell'art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009, conv. dalla l. n. 25 del 2010, dell'obbligo di produrre la certificazione attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del beneficio non comporta l'automatica applicazione del regime fiscale agevolato, rimanendo questa in ogni caso subordinata ad un atto di impulso - la richiesta di avvalersi del beneficio - da parte del contribuente, e ciò anche quando il trasferimento immobiliare derivi da una sentenza soggetta a registrazione d'ufficio da parte della cancelleria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto l'applicazione dell'aliquota agevolata ad una imprenditrice agricola professionale, divenuta proprietaria di fondi rustici in forza di una sentenza, che non ne aveva fatto richiesta anteriormente alla registrazione del provvedimento giudiziale).
Decreto Legge 30/12/2009 num. 194 art. 2 com. 4, Legge 26/02/2010 num. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)