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Sez. 3, Sentenza n. 9981 del 24/09/1997 Ud. (dep. 06/11/1997) Rv. 208870 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO | Omesso avvertimento all'imputato della facoltà di rendere in ogni momento spontanee dichiarazioni - Irregolarità -Sussistenza - Nullità per violazione del diritto di difesa - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208870-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO

Il mancato avvertimento rivolto all'imputato, al termine dell'esposizione introduttiva(494 cod. proc. pen.), o al momento della costituzione in giudizio dell'imputato contumace (art. 487 comma 3 cod. proc. pen.), della facoltà di rendere in ogni momento spontanee dichiarazioni costituisce una mera irregolarità e non una violazione del diritto di difesa idonea ad integrare una nullità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 494, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 494, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)