Sez. 3, Sentenza n. 9981 del 24/09/1997 Ud. (dep. 06/11/1997) Rv. 208870 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO | Omesso avvertimento all'imputato della facoltà di rendere in ogni momento spontanee dichiarazioni - Irregolarità -Sussistenza - Nullità per violazione del diritto di difesa - Esclusione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO
Il mancato avvertimento rivolto all'imputato, al termine dell'esposizione introduttiva(494 cod. proc. pen.), o al momento della costituzione in giudizio dell'imputato contumace (art. 487 comma 3 cod. proc. pen.), della facoltà di rendere in ogni momento spontanee dichiarazioni costituisce una mera irregolarità e non una violazione del diritto di difesa idonea ad integrare una nullità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 494, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 494, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)