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Sez. 1 - , Ordinanza n. 24699 del 19/10/2017 (Rv. 647740 - 01)

MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Mutuo di scopo convenzionale - Presupposti - Specifico obbligo del mutuatario - Interesse del mutuante alla utilizzazione delle somme - Inosservanza dell’utilizzazione prevista - Nullità del contratto - Sussiste.
Stato
decisa il 2017-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647740-01

MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nel mutuo di scopo convenzionale si verifica una deviazione dal tipo contrattuale di cui all'art. 1813 c.c. che si configura quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo. Ne deriva che l'inosservanza della destinazione delle somme indicata nel mutuo rileva, in tali casi, ai fini della validità o meno del contratto stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1813

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)