Sez. L, Sentenza n. 557 del 28/01/1986 (Rv. 444155 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO - IMPOSSIBILITÀ DI SVOLGERE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA PRECEDENTEMENTE SVOLTA - IRRILEVANZA - LIMITI - CONFACENZA ATTITUDINALE - NOZIONE - FATTISPECIE RELATIVE AD IMPOSSIBILITÀ DI UN SOGGETTO DI SVOLGERE LE MANSIONI DI PANETTIERE ALLE DIPENDENZE DI TERZI, PASSATO POI ALLA GESTIONE DI UN'IMPRESA FAMILIARE DI PRODUZIONE E COMMERCIO DEL PANE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO - IMPOSSIBILITÀ DI SVOLGERE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA PRECEDENTEMENTE SVOLTA - IRRILEVANZA - LIMITI - CONFACENZA ATTITUDINALE - NOZIONE - FATTISPECIE RELATIVE AD IMPOSSIBILITÀ DI UN SOGGETTO DI SVOLGERE LE MANSIONI DI PANETTIERE ALLE DIPENDENZE DI TERZI, PASSATO POI ALLA GESTIONE DI UN'IMPRESA FAMILIARE DI PRODUZIONE E COMMERCIO DEL PANE.*
L'impossibilità di svolgere, per infermità o difetto fisico o mentale, l'attività lavorativa precedentemente svolta è irrilevante in tema di applicazione dell'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, quando non risulti che dall'infermità o dal difetto predetti sia derivato anche l'effetto economico della perdita o della riduzione (nella misura di almeno due terzi) della capacità di guadagno nelle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, intendendosi per confacenza attitudinale quella che comunque possa riscontrarsi per qualunque attività (produttiva di reddito) di cui il soggetto si dimostri capace, anche con valutazione ex post dei risultati della nuova attività. (nella specie, è stata negata la pensione d'Invalidità ad un soggetto che, impossibilitato, a seguito di un intervento chirurgico, a svolgere le mansioni di panettiere alle dipendenze di terzi, era passato ad occuparsi della gestione di un'impresa familiare di produzione e commercio del pane).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)