Sez. 2, Sentenza n. 3798 del 16/04/1999 (Rv. 525459 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE | Eccezione di parte - Contenuto - Onere di tipizzazione - Inosservanza - Conseguenze.
PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE
La generica proposizione dell'eccezione di prescrizione da parte dell'interessato non autorizza il giudice ad individuare d'ufficio il tipo concretamente applicabile, atteso che, da un canto, la prescrizione non è rilevabile d'ufficio, dall'altro, il suo carattere dispositivo comporta, per la parte che la propone, l'onere di tipizzarla secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, ciascuna delle quali sottesa a distinte situazioni sostanziali, sicché, in mancanza delle specifiche indicazioni di fatto necessarie per rendere comprensibile ed individuabile l'uno o l'altro dei tipi legali, l'eccezione medesima non può che essere dichiarata inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)