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Sez. 2, Sentenza n. 3798 del 16/04/1999 (Rv. 525459 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE | Eccezione di parte - Contenuto - Onere di tipizzazione - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525459-01

PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE

La generica proposizione dell'eccezione di prescrizione da parte dell'interessato non autorizza il giudice ad individuare d'ufficio il tipo concretamente applicabile, atteso che, da un canto, la prescrizione non è rilevabile d'ufficio, dall'altro, il suo carattere dispositivo comporta, per la parte che la propone, l'onere di tipizzarla secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, ciascuna delle quali sottesa a distinte situazioni sostanziali, sicché, in mancanza delle specifiche indicazioni di fatto necessarie per rendere comprensibile ed individuabile l'uno o l'altro dei tipi legali, l'eccezione medesima non può che essere dichiarata inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)