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Sez. L, Ordinanza n. 30927 del 25/11/2025 (Rv. 677020-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Nozione di “atti e documenti della causa” - Documenti depositati ma non rinvenuti per fatto non imputabile alla parte - Inclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677020-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

In tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., tra gli "atti o documenti della causa" devono ricomprendersi non solo quelli materialmente rinvenuti dal giudice nel fascicolo d'ufficio, ma anche quelli che, pur ritualmente depositati dalla parte, non siano stati reperiti per fatto accidentale non imputabile alla stessa. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso per la revocazione del decreto di estinzione del giudizio di legittimità con il quale, sul presupposto della mancanza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., il ricorrente era stato condannato al pagamento delle spese, essendo stata successivamente reperita la suddetta dichiarazione nel corso del giudizio di revocazione).

Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)