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Sez. 2, Sentenza n. 19799 del 19/09/2014 (Rv. 632420 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Supercondominio - Configurabilità - Condizioni - Servizi (e non necessariamente beni) comuni a più edifici - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632420-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)

Ai fini della configurabilità di un supercondominio, non è indispensabile l'esistenza di beni comuni a più edifici, compresi in una più ampia organizzazione condominiale, ma è sufficiente la presenza di servizi comuni agli stessi, quali, nella specie, i servizi di illuminazione, di rimozione dei rifiuti e di portineria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1117 bis, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)