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Sez. 2, Sentenza n. 1112 del 17/05/1962 (Rv. 251846 - 01)

DIVISIONE - FACOLTA DI DOMANDARE LA DIVISIONE - COMUNIONE EREDITARIA - EREDE LEGITTIMARIO PRETERMESSO - CONDIZIONI - AZIONE DI RIDUZIONE.*
Stato
decisa il 1962-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251846-01

DIVISIONE - FACOLTA DI DOMANDARE LA DIVISIONE - COMUNIONE EREDITARIA - EREDE LEGITTIMARIO PRETERMESSO - CONDIZIONI - AZIONE DI RIDUZIONE.*

Il presupposto imprescindibile per l'Esercizio dell'Azione di divisione, da parte del legittimario, e costituito dall'esistenza di una comunione ereditaria di beni tra questo ultimo e gli altri partecipi alla successionè la comunione non sussiste quando il de cuius abbia esaurito in vita tutto il suo patrimonio, con Atti di donazione o con Disposizioni testamentarie a favore delle altre parti, onde, in siffatta ipotesi, dovendo le attribuzioni fatte restare valide, finche non vengano impugnate con l'Azione di riduzione, e soltanto dopo l'Esercizio di questa, che costituisce un 'prius' rispetto all'istanza di revisione, che si stabilisce una comunione tra il legittimario e i beneficiari delle predette attribuzioni patrimoniali. (V 2096/60, 4108/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 555, Cod. Proc. Civ. art. 713 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)