Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e all'articolo 385 del codice penale
Testo in vigore al
Art. 5
1. L'ultimo comma dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' abrogato.
Art. 6
1. L'articolo 55 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente:
"Art. 55 - (Interventi del servizio sociale nella liberta' vigilata). - Nei confronti dei sottoposti alla liberta' vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale".
Art. 7
1. Fra i commi secondo e terzo dell'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono inseriti i seguenti:
"Con decreto del presidente della corte di appello puo' essere temporaneamente destinato a compiere le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di appello o di tribunale.
Per il funzionamento degli uffici di sorveglianza si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo delle somme necessarie dai capitoli n. 1586 e n. 1587 del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1976 e dai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. L'ufficio di sorveglianza che ha sede nel capoluogo del distretto provvede anche alle spese relative al funzionamento della sezione di sorveglianza".
Art. 8
1. Il quarto e il sesto comma dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
"Approva, con ordine di servizio, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, qualora rinvenga in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati".
"Provvede, con ordinanza, sulla remissione del debito di cui all'articolo 56, sulle licenze e sui ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale".
Art. 9
1. Il primo comma dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente:
"In ciascun distretto di corte di appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte di appello e' costituita un'apposita sezione la quale e' competente in materia di affidamento in prova al servizio sociale, di revoca anticipata delle misure di sicurezza, di semiliberta', di riduzione di pena per la liberazione anticipata".
Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo 70 e' aggiunto il seguente:
"Per il trattamento economico degli esperti componenti della sezione di sorveglianza si applicano le norme relative ai giudici popolari di corte d'assise di appello".
Art. 10
1. Dopo il capo II del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354, prima dell'articolo 71, e' aggiunto il capo II-bis intitolato: "Procedimento di sorveglianza".
Art. 11
1. L'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dai seguenti:
"Art. 71 - (Norme generali). - Per l'adozione dei provvedimenti di competenza della sezione di sorveglianza in materia di affidamento in prova al servizio sociale, di semi-liberta' e di riduzione di pena per la liberazione anticipata nonche' dei provvedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito e di ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale, si applica il procedimento indicato nel presente articolo.
Il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza, a seguito di richiesta o di proposta ovvero di ufficio, invita l'interessato ad esercitare la facolta' di nominare un difensore. Ove l'interessato non provveda, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'invito, a nominare un difensore, questi e' nominato d'ufficio dal presidente della sezione o dal magistrato di sorveglianza.
Successivamente il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso al pubblico ministero, all'interessato e al difensore almeno cinque giorni prima di quello stabilito.
La competenza spetta alla sezione o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta od all'inizio d'ufficio del procedimento.
La competenza per la remissione del debito richiesta da chi non e' piu' detenuto, spetta al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o pena da cui e' stato dimesso".
"Art. 71-bis - (Udienza). - L'udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero. L'interessato puo' partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie.
Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti alla sezione di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte d'appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.
I provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono emessi sulla base dell'acquisizione in udienza dei documenti relativi all'osservazione e al trattamento nonche', quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento.
L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza e' comunicata al pubblico ministero, all'interessato e al difensore nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione".
2. Art. 71-ter - (Impugnazioni). - Avverso l'ordinanza della sezione o del magistrato di sorveglianza il pubblico ministero e l'interessato possono proporre ricorso in cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo 631 del codice di procedura penale".
3. "Art. 71-quater - (Comunicazioni). - Le comunicazioni all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono effettuati ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura penale".
4. "Art. 71-quinquies - (Revoca). - Alla revoca delle riduzioni di pena, ai sensi del terzo comma dell'articolo 54 quando la condanna e' intervenuta successivamente alla liberazione anticipata, la sezione di sorveglianza provvede secondo le modalita' stabilite per gli incidenti di esecuzione".
5. "Art. 71-sexies - (Inammissibilita'). - Qualora l'istanza per l'adozione dei provvedimenti indicati nel primo comma dell'articolo 71, appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera riproposizione di una istanza gia' rigettata, basata sui medesimi elementi, il presidente, sentito il pubblico ministero, emette decreto motivato con il quale dichiara inammissibile l'istanza e dispone non farsi luogo a procedimento di sorveglianza.
6. Il decreto e' comunicato entro cinque giorni all'interessato, il quale ha facolta' di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla comunicazione stessa facendo richiesta di trattazione.
7. A seguito dell'opposizione, il presidente della sezione da' corso al procedimento di sorveglianza".
Art. 12
1. L'articolo 79 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente:
"Art. 79 - (Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali.
Magistratura di sorveglianza). - Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sara' provveduto con apposita legge.
Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni.
Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'articolo 68".
Art. 13
1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 81 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono sostituiti dal seguente:
"Gli assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attivita' indicate nell'articolo 72 della presente legge nell'ambito dei centri di servizio sociale. Essi espletano compiti di vigilanza e di assistenza nei confronti dei sottoposti a misure alternative alla detenzione nonche' compiti di sostegno e di assistenza nei confronti dei sottoposti alla liberta' vigilata; partecipano, inoltre, alle attivita' di assistenza ai dimessi".
Art. 14
1. La tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituita dalla seguente:
"TABELLA A
SEDI E GIURISDIZIONI
DEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA PER ADULTI
Ancona: tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino.
Macerata: tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo.
Bari: tribunali di Bari, Trani.
Foggia: tribunali di Foggia, Lucera.
Bologna: tribunali di Bologna, Ferrara, Forli', Ravenna, Rimini.
Modena: tribunale di Modena.
Reggio Emilia: tribunali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza.
Brescia: tribunali di Brescia, Bergamo, Crema.
Mantova: tribunali di Mantova, Cremona.
Cagliari: tribunali di Cagliari, Oristano.
Nuoro: tribunali di Nuoro, Lanusei.
Sassari: tribunali di Sassari, Tempio Pausania.
Caltanissetta: tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia.
Catania: tribunali di Catania, Caltagirone.
Siracusa: tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica.
Catanzaro: tribunali di Catanzaro, Crotone, Nicastro, Vibo Valentia.
Cosenza: tribunali di Cosenza, Rossano, Castrovillari, Paola.
Reggio Calabria: tribunali di Reggio Calabria, Locri, Palmi.
Firenze: tribunali di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia.
Siena: tribunali di Siena, Grosseto, Montepulciano.
Livorno: tribunale di Livorno.
Pisa: tribunali di Pisa, Lucca.
Genova: tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Remo, Savona.
Massa: tribunali di Massa, La Spezia.
L'Aquila: tribunali di L'Aquila, Avezzano, Sulmona.
Pescara: tribunali di Pescara, Lanciano, Teramo, Vasto, Chieti.
Lecce: tribunali di Lecce, Brindisi, Taranto.
Messina: tribunali di Messina, Mistretta, Patti.
Milano: tribunali di Milano, Lodi, Monza.
Pavia: tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera.
Varese: tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio.
Napoli: tribunale di Napoli.
Avellino: tribunali di Avellino, Ariano Irpino, Benevento, Sant'Angelo dei Lombardi.
Campobasso: tribunali di Campobasso, Isernia, Larino.
Salerno: tribunali di Salerno, Sala Consiluna, Vallo della Lucania.
Santa Maria Capua Vetere: tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Palermo: tribunali di Palermo, Termini Imerese.
Agrigento: tribunali di Agrigento, Sciacca.
Trapani: tribunali di Trapani, Marsala.
Perugia: tribunali di Perugia, Orvieto.
Spoleto: tribunali di Spoleto, Terni.
Potenza: tribunali di Potenza, Lagonegro, Matera, Melfi.
Roma: tribunali di Roma, Latina, Velletri, Civitavecchia.
Frosinone: tribunali di Frosinone, Cassino.
Viterbo: tribunali di Viterbo, Rieti.
Torino: tribunali di Torino, Asti, Pinerolo.
Alessandria: tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona.
Novara: tribunali di Novara, Aosta, Biella, Verbania.
Vercelli: tribunali di Vercelli, Casale Monferrato, Ivrea.
Cuneo: tribunali di Cuneo, Mondovi', Saluzzo, Alba.
Trento: tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto.
Trieste: tribunale di Trieste.
Udine: tribunali di Udine, Gorizia, Pordenone, Tolmezzo.
Venezia: tribunali di Venezia, Belluno, Treviso.
Padova: tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa.
Verona: tribunali di Verona, Vicenza."
Art. 15
1. L'articolo 385 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 385 - (Evasione). - Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno.
La pena e' della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre a cinque anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena e' diminuita".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 gennaio 1977
LEONE
ANDREOTTI - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO