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Sez. 5, Sentenza n. 8985 del 04/04/2024 (Rv. 671022-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Immobili a destinazione speciale - Centrali elettriche - Determinazione della rendita catastale - Art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015 - Componente impiantistica - Computabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671022-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE

In materia di immobili a destinazione speciale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i piani inclinati delle centrali elettriche, essendo funzionali al ciclo produttivo, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, di talché, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015, dal carico impositivo è sottratto il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate con cui intendeva assoggettare a stima, ai fini dell'attribuzione della rendita catastale, i piani inclinati, essendo esclusa in essi una componente scindibile dal processo produttivo).

Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)