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Sez. 5, Sentenza n. 12270 del 08/04/1975 Ud. (dep. 18/12/1975) Rv. 131531 - 01

FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - FRODE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA DALL'ACCERTAMENTO DEFINITIVO DELL'IMPOSTA E SOVRAIMPOSTA.*
Stato
decisa il 1975-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131531-01

FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - FRODE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA DALL'ACCERTAMENTO DEFINITIVO DELL'IMPOSTA E SOVRAIMPOSTA.*

In materia di Tributi diretti, per i reati di omessa, incompleta o fraudolenta dichiarazione dei redditi, il decorso dei termini, ai fini della prescrizione, decorre dalla data in cui l'accertamento dell'imposta e della relativa sopraimposta e divenuto definitivo e non dalla data in cui si era obbligato a fare la dichiarazione o si fece l'incompleta o fraudolenta dichiarazione dei redditi. Invero, la condizione dell'accertamento definitivo della imposta e della sopraimposta - a cui l'art 21 legge 7 gennaio 1929 n 4 subordina ed al quale differisce l'Esercizio dell'Azione penale e l'instaurazione del relativo procedimento - ha natura non solo processuale, ma anche sostanziale. Ne consegue che la prescrizione per i reati cui e caso decorre dall'accertamento definitivo dell'imposta e sopraimposta da parte dello organo competente (art 158 comma secondo cod pen). (Conf 123750, anno 1973).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 com. 2, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)