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Sez. 3, Sentenza n. 7598 del 11/04/1989 Ud. (dep. 23/05/1989) Rv. 181385 - 01

ACQUE - TUTELA DALL'INQUINAMENTO - SCARICO - NOZIONE - FATTISPECIE: ALLEVAMENTO ITTICO.*
Stato
decisa il 1989-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181385-01

ACQUE - TUTELA DALL'INQUINAMENTO - SCARICO - NOZIONE - FATTISPECIE: ALLEVAMENTO ITTICO.*

Il concetto di scarico è riferito dall'art. 1 della legge 10 maggio 1976 n. 913 a qualsiasi versamento, immissione o deposizione di sostanze inquinanti "di qualsiasi tipo", quale che sia il recapito in natura (acque superficiali, sotterranee, marine, suolo, sottosuolo): diventa del tutto irrilevante il modo e la quantità della eventuale utilizzazione delle acque nel ciclo produttivo, con la conseguenza che tecnicamente costituiscono "scarico" anche le acque di risulta utilizzate in un allevamento ittico, restituite al torrente.*

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)