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Sez. 1 - , Sentenza n. 80 del 04/01/2017 (Rv. 643017 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Enti locali - Impegno di spesa attivato in violazione dell'art. 23 del d.l. n. 66 del 1989 - Costituzione del rapporto obbligatorio direttamente con il funzionario - Conseguenze - Esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. verso l'ente - Esclusione - Fondamento - Responsabilità dell’ente ex art. 28 Cost. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643017-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

Il funzionario pubblico che abbia attivato un impegno di spesa per l'ente locale senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso (ossia al di fuori dello schema procedimentale previsto dalle norme cd. di evidenza pubblica), risponde – ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989, conv., con modif., dalla l. n. 144 del 1989 – degli effetti di tale attività di spesa verso il terzo contraente, il quale è, pertanto, tenuto ad agire direttamente e personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell'ente, essendo preclusa anche l'azione di ingiustificato arricchimento per carenza del necessario requisito della sussidiarietà, che è esclusa quando esista altra azione esperibile non solo contro l'arricchito, ma anche verso persona diversa. Né può ipotizzarsi una responsabilità dell’ente ex art. 28 Cost., in quanto tale norma presuppone che l’attività del funzionario sia riferibile all’ente medesimo, mentre la violazione delle regole contabili determina una frattura del rapporto di immedesimazione organica con la pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2041, Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 com. 4 CORTE COST., Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)