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Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

Testo in vigore al

Art. 15

1. Il personale dei ruoli locali puo' essere destinato a prestare temporaneamente servizio fuori della provincia di Bolzano, solo per gravi e motivate esigenze di servizio o per addestramento non attuabile in provincia di Bolzano, con provvedimento del commissario del Governo in Bolzano su conforme parere del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22.

2. I provvedimenti di cui al comma precedente riguardanti il personale di lingua tedesca o ladina non possono essere adottati in misura superiore al 10% dei posti rispettivamente occupati nel ruolo locale da detto personale nelle singole amministrazioni e nelle singole carriere e per un periodo che, salvo il caso di addestramento, non superi i sei mesi prorogabili per una sola volta. I provvedimenti relativi alla partecipazione a corsi di addestramento sono adottati, qualora richiesti dagli interessati, anche oltre il limite del dieci per cento per la durata del corso richiesto.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al personale di cui al primo comma dell'art. 9 appartenente ai gruppi linguistici tedesco e ladino. I relativi provvedimenti sono adottati su conforme parere del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 che lo esprime avendo riguardo alle esigenze del buon andamento del servizio statale nella provincia di Bolzano.

4. Salvo il caso di addestramento le destinazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate possibilmente in sedi della provincia di Trento.

Art. 16

1. I posti messi a concorso sono riservati agli appartenenti a ciascuno dei gruppi linguistici, italiano, tedesco e ladino, ovunque residenti, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione e attribuiti, secondo l'ordine di graduatoria degli idonei fino a concorrenza della quota spettante a ciascun gruppo. Qualora il riparto cosi' effettuato non assegni ad un gruppo linguistico un posto, delle frazioni inferiori all'unita', si terra' conto nei riparti dei successivi concorsi.

2. La riserva dei posti di cui al comma precedente si applica anche alle assunzioni del personale di cui al secondo comma dell'art. 12 al quale si applicano, altresi', le norme di cui al titolo I del presente decreto.

3. Ai fini dell'osservanza delle norme di cui al precedente comma, le relative assunzioni sono disposte previo parere del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22.

Art. 17

1. Nel territorio della provincia di Bolzano non si applicano le norme che vietano al personale di prestare servizio nel comune di nascita o di residenza del personale stesso o dei relativi familiari.

2. Gli appartenenti al gruppo etnico ladino devono essere destinati possibilmente ad uffici o servizi delle localita' ladine o aventi competenza anche per tali localita'.

Art. 18

1. Nel censimento generale della popolazione, ogni cittadino di eta' superiore ad anni quattordici, non interdetto per infermita' di mente e residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, e' tenuto a rendere, in forma anonima, una dichiarazione individuale di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione anonima di aggregazione ad uno di essi.

2. La dichiarazione e' resa su foglio contrassegnato A/2 e conforme al fac-simile allegato al presente decreto.

3. Il foglio A/2, collocato dal dichiarante in apposita busta bianca, chiusa, anonima e recante l'indicazione del comune, e' cosi' ritirato dal rilevatore che autentica la busta. Il rilevatore trasmette la busta direttamente all'ufficio comunale di censimento il quale la inoltra, senza aprirla, all'ufficio provinciale di censimento di Bolzano. Il foglio e la busta non devono recare, a pena di nullita', alcuna sottoscrizione o segno idonei a consentirne l'identificazione, ancorche' apposti dal cittadino. Si applicano al contenuto del foglio le disposizioni volte ad assicurare la segretezza delle notizie rilevate mediante il censimento. I dati relativi alla consistenza proporzionale nella provincia dei tre gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione di cui al comma 1, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con l'indicazione delle relative percentuali espresse sino alla seconda cifra decimale. I dati predetti, per ciascun comune della provincia, sono indicati nelle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT inviate anche ai comuni.

4. Anche i cittadini minori di anni quattordici concorrono, nell'ambito del censimento generale della popolazione, alla determinazione della consistenza proporzionale dei tre gruppi linguistici. A tale fine la dichiarazione di cui al presente articolo e' resa congiuntamente dai genitori o dal genitore che esercita in via esclusiva la potesta' parentale, ovvero da coloro che in sostituzione dei genitori esercitano la potesta' sul minore o che lo rappresentano. Non trovano applicazione i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 316 del codice civile, ne' l'articolo 321 del medesimo codice.

5. La dichiarazione di appartenenza o di aggregazione del cittadino minore di cui al comma 4 e' resa su foglio B) conforme al fac-simile allegato al presente decreto. Il foglio e' collocato in busta rosa, chiusa, anonima e recante l'indicazione del comune. Si applicano al riguardo le disposizioni del comma 3.

6. Coloro che esercitano congiuntamente la potesta' parentale non sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui al comma 5 se, appartenendo a gruppi linguistici diversi, non concordano tra loro.

7. Al fine di concorrere ad assicurare la liberta' e la segretezza delle dichiarazioni di cui al presente articolo, il presidente della giunta provinciale ha diritto di chiedere all'ufficio provinciale di censimento di procedere ad ispezioni sullo svolgimento delle operazioni censuarie e di riferire sulle irregolarita' eventualmente constatate a tale riguardo al commissario del Governo, il quale, accertata l'irregolarita', adotta i provvedimenti occorrenti dandone comunicazione al presidente della giunta provinciale ed al comune competente. La provincia e' legittimata ad adire le giurisdizioni competenti per violazione delle norme poste a tutela della liberta' e della segretezza delle predette dichiarazioni.

Art. 19

1. Il commissario del Governo, sentito il consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 e con il consenso degli interessati, puo' disporre, per esigenze di servizio, il temporaneo distacco di personale dei ruoli locali ad uffici nella provincia di Bolzano di ruoli diversi della stessa o di altra amministrazione.

Art. 20

1. Gli aspiranti ad assunzioni comunque strutturate e denominate ad uffici giudiziari o della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonche' dei concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa hanno facolta' di sostenere le previste prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo l'indicazione da effettuarsi nella domanda di ammissione.

Art. 20-bis

1. In considerazione delle particolari esigenze degli uffici statali situati nella provincia di Bolzano ai concorsi per il profilo traduttore-interprete sono ammessi anche candidati che abbiano conseguito la laurea in economia e commercio, in giurisprudenza o in disciplina equiparata e che siano in possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui all'articolo 4, terzo comma, numero 4), del presente decreto.

Art. 20-ter

1. Qualora intenda beneficiare, nei casi previsti, degli effetti giuridici derivanti dall'appartenenza o dall'aggregazione al gruppo linguistico, ogni cittadino residente nella provincia, di eta' superiore agli anni diciotto e non interdetto per infermita' di mente, ha facolta' di rendere in ogni momento una dichiarazione individuale nominativa di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno di tali gruppi, lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione nominativa di aggregazione ad uno di essi.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese sul foglio contrassegnato A/1, conforme al fac-simile allegato al presente decreto, disponibile presso ogni cancelleria del Tribunale di Bolzano e delle relative sezioni distaccate.

3. Il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, e' collocato dal medesimo in apposita busta gialla, chiusa, nominativa e consegnata personalmente e direttamente al tribunale, ovvero alla sezione distaccata in relazione al luogo di residenza. La busta e' sigillata all'atto della consegna presso il tribunale o la sezione distaccata.
La sezione distaccata inoltra al tribunale le buste ad essa consegnate. Il cancelliere del tribunale conserva le buste sigillate e certifica con immediatezza, in carta libera e senza spese, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell'autorita' giudiziaria per esigenze di giustizia, sigillando nuovamente la busta. La richiesta di certificazione di appartenenza o di aggregazione puo' essere inoltrata anche per il tramite della sezione distaccata. In tale caso, il tribunale provvede agli adempimenti successivi e alla consegna in plico chiuso della certificazione per il tramite della sezione distaccata. Il personale del tribunale e della relativa sezione distaccata e' tenuto al segreto d'ufficio. Presso i medesimi uffici non e' consentita alcuna annotazione o registrazione anche informatica relativa al contenuto delle dichiarazioni o delle certificazioni. E' vietato richiedere al dichiarante di produrre detta certificazione fuori dei casi e per finalita' diverse da quelli tassativamente previsti dalla legge. Ai fini dell'appartenenza o dell'aggregazione al gruppo linguistico il dichiarante produce esclusivamente la predetta certificazione, in plico chiuso, nel momento in cui dichiara il possesso dei requisiti per i benefici previsti. Tale plico chiuso puo' essere aperto solo nel momento in cui l'autorita' competente verifica il possesso dei requisiti predetti. Ai dichiaranti non beneficiari la certificazione e' restituita in plico chiuso.

4. Le dichiarazioni di cui al comma 1 spiegano effetti decorsi diciotto mesi dal momento della loro consegna ed hanno durata indeterminata fino al momento in cui un'eventuale dichiarazione di modifica acquista efficacia. Trascorsi almeno cinque anni dal momento della sua consegna la dichiarazione puo' essere modificata dal dichiarante in qualsiasi momento, nei modi di cui al comma 3. La dichiarazione di modifica di cui al presente comma acquista efficacia decorsi due anni dalla sua consegna. La precedente dichiarazione e' conservata per un periodo non superiore a 30 mesi dalla data della consegna della dichiarazione di modifica. La dichiarazione e' altresi' revocabile in ogni tempo. In caso di revoca il tribunale consegna al dichiarante la busta gialla in plico chiuso contenente il foglio A/1 e annota la data delle restituzione senza registrazione anche informatica relativa al contenuto delle precedenti dichiarazioni o certificazioni. Un'eventuale altra dichiarazione puo' essere presentata decorsi almeno tre anni dalla data in cui il Tribunale consegna la busta recante la dichiarazione revocata e ha effetto decorsi ulteriori due anni.

5. I comuni informano i cittadini che hanno compiuto la maggiore eta', o che hanno trasferito la propria residenza in un comune della provincia di Bolzano da comuni situati fuori provincia, e i cittadini interdetti che abbiano riacquistato la capacita', della facolta' di rendere la dichiarazione, dei suoi effetti e circa le eventuali modifiche. Le dichiarazioni rese entro un anno dalla data di comunicazione spiegano effetto immediato.

6. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere rese anche dai cittadini di eta' compresa tra i quattordici e i diciotto anni e sono immediatamente efficaci.

7. Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici producono identici effetti giuridici e sono provate dal foglio A/1. Le dichiarazioni attestano l'appartenenza o l'aggregazione a tutti gli effetti di legge. Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione necessarie ai fini della partecipazione alle elezioni comunali o provinciali nel territorio della Provincia di Bolzano sono rese secondo le modalita' stabilite dalla legge regionale o provinciale.

Art. 21

1. Le commissioni esaminatrici nei concorsi a posti dei ruoli locali sono composte da sei membri, tre di lingua italiana e tre di lingua tedesca, e saranno formate tenendo presenti, per quanto possibile, le norme generali sui concorsi dell'amministrazione dello Stato.

2. Per i concorsi della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria i componenti delle commissioni sono nominati tra persone residenti in provincia di Bolzano. Per la carriera direttiva si seguira', per quanto possibile, lo stesso criterio.

3. I componenti vengono scelti, in relazione ai singoli concorsi, tra il personale appartenente alle categorie sottoindicate, anche se trovasi in posizione di quiescenza, compreso in un elenco formato nell'ambito dell'intesa di cui al secondo comma dell'art. 13:

  1. a) magistrati ordinari od amministrativi;

  2. b) docenti universitari o di scuola media superiore.

  3. c) dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

4. L'elenco di cui al comma precedente e' sottoposto a revisione biennale con la stessa modalita'.

5. Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato avente maggiore anzianita' di carriera o, in mancanza, il componente della commissione piu' anziano di eta'. Svolge le funzioni di segretario un impiegato possibilmente appartenente all'amministrazione per la quale e' bandito il concorso.

Art. 22

1. Per il personale dei ruoli locali le competenze attribuite dalla legge ai consigli di amministrazione od a commissioni centrali o locali del personale comunque denominate, sono esercitate da un unico consiglio locale di amministrazione composto dal commissario del Governo, che lo presiede, e da cinque rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, di regola con qualifica di dirigente. Esso e' nominato, all'inizio di ogni biennio, con decreto del commissario del Governo, che garantisce una adeguata rappresentanza dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino.

2. Con le stesse modalita' sono designati i membri supplenti.

3. Il presidente del consiglio locale di amministrazione non ha voto determinante.

4. Partecipa al consiglio, con funzione di relatore, senza diritto di voto, un funzionario dell'ufficio unico del personale delle amministrazioni statali; un funzionario dello stesso ufficio svolge le mansioni di segretario.

Art. 23

1. Presso il commissariato del Governo per la provincia di Bolzano viene costituito il collegio arbitrale per il personale appartenente ai ruoli locali, composto da quattro rappresentanti delle amministrazioni designate dal commissario del Governo di cui due appartenenti al gruppo linguistico italiano e due appartenenti al gruppo linguistico tedesco e quattro rappresentanti dei dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale, di cui due appartenenti al gruppo linguistico italiano e due al gruppo linguistico tedesco. Sia i componenti nominati dal commissario del Governo che quelli designati dalle organizzazioni sindacali devono appartenere ai ruoli locali ed essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui all'articolo 4, comma terzo, n. 4). Il collegio, composto da due rappresentanti delle amministrazioni e da due rappresentanti dei dipendenti, e' presieduto dal componente piu' anziano di gruppo linguistico diverso dal dipendente sottoposto a provvedimento disciplinare.

2. Detto collegio svolge le funzioni che l'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, attribuisce ai collegi arbitrali nelle singole amministrazioni.

Art. 24

1. Nell'ambito del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano e' istituito l'ufficio unico del personale delle amministrazioni statali, il quale per il personale dei ruoli di cui all'art. 8, svolge i compiti degli uffici del personale delle singole amministrazioni.

2. L'ufficio del personale di cui al comma precedente e', altresi', l'ufficio esecutivo per i compiti demandati al commissario del Governo dal presente decreto e da quello di attuazione della parificazione delle lingue.

3. I controlli preventivi sui provvedimenti del commissario del Governo e dei dirigenti degli uffici statali siti in provincia di Bolzano per i compiti di cui al primo comma sono eseguiti da organi siti nella provincia stessa.

Art. 25

1. Ove nei ruoli locali di cui all'art. 8, siano previste qualifiche dirigenziali, gli impiegati delle relative carriere direttive sono ammessi al corso di funzionari per l'attribuzione dei posti di primo dirigente prescindendo dal concorso per titoli di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. Ove in tali ruoli locali non siano previste qualifiche dirigenziali gli impiegati dei ruoli delle carriere direttive, di cui alle allegate Tabelle, sono ammessi al concorso per titoli per la partecipazione al corso di formazione per l'attribuzione dei posti di primo dirigente dei corrispondenti ruoli generali, alle condizioni previste dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli impiegati che superano il corso sono immessi nei ruoli generali, cessando di far parte di quelli locali.

Art. 26

1. Salvo quanto disposto negli articoli precedenti si applicano al personale dei ruoli locali di cui all'art. 8 Le disposizioni che disciplinano il trattamento giuridico id economico rispettivamente dei dipendenti dello Stato 5 delle amministrazioni con ordinamento autonomo.

2. Alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell'art. 8 si provvede, nel limite degli organici complessivi nazionali delle singole amministrazioni, con provvedimenti delle amministrazioni centrali competenti, su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del presente decreto.

3. Delle determinazioni di cui sopra sara' data preventivamente notizia alla giunta della provincia autonoma di Bolzano.

4. Delle determinazioni di cui sopra sara' data preventivamente notizia alla giunta della provincia autonoma di Bolzano.20

Art. 27

1. La ripartizione nell'ambito dei ruoli locali in ruoli distinti per qualificazione professionale, delle dotazioni organiche del personale direttivo di cui alla tabella 20, allegata al presente decreto, ha luogo in base ai criteri e con le modalita' previsti per i ruoli generali dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880. Analogamente si procede ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979 n. 101, per le dotazioni organiche del personale delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni e Azienda di stato per i servizi telefonici ivi contemplato.

2. Qualora, in conseguenza delle suddette periodiche ristrutturazioni delle dotazioni organiche, vengono ridotte o soppresse determinate posizioni di qualifica, il relativo personale deve essere trasferito, anche in soprannumero, in altri ruoli locali, salvo riassorbimento con le prime vacanze.

Art. 29

1. Le funzioni che nel titolo II del presente decreto sono attribuite o delegate al commissario del Governo, sono esercitate, per quel che riguarda il personale dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., dal presidente dei rispettivi comitati provinciali di Bolzano.

2. Le funzioni di amministrazione del personale attribuite al consiglio di amministrazione di cui al precedente art. 22, per quel che riguarda il personale dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., sono esercitate da una commissione per ciascun ente composta dal presidente del rispettivo comitato provinciale che la presiede, dal vice presidente del comitato stesso, da due funzionari della categoria direttiva in servizio presso la sede di Bolzano e da quattro rappresentanti del personale eletti con le modalita' di cui all'art. 22 e relativa norma transitoria.

3. Gli appartenenti al gruppo linguistico ladino hanno facolta' di partecipare alla elezione dei rappresentanti del gruppo linguistico italiano e di quello tedesco.

4. La commissione viene nominata dai rispettivi comitati provinciali in modo da assicurare la pariteticita' dei gruppi linguistici anche tra i rappresentanti dell'istituto interessato.

5. Un funzionario della sede di Bolzano svolge le funzioni di segretario della commissione.

6. La durata in carica della commissione coincide con quella dei rispettivi comitati provinciali.

7. La commissione di cui al presente articolo svolge nei procedimenti disciplinari dei dipendenti appartenenti ai ruoli locali, le funzioni attribuite alla commissione di cui all'art. 101 del vigente regolamento per il personale dell'I.N.P.S. e di cui all'art. 29-bis del vigente regolamento per il personale dell'I.N.A.I.L., ferme restando le disposizioni contenute nel titolo X e nel titolo VI dei rispettivi regolamenti.

8. Per l'autorizzazione di spesa all'espletamento dei concorsi si applicano le norme vigenti presso i suddetti istituti.

Art. 30

1. I dipendenti che abbiano conseguito la qualifica terminale nei ruoli locali della categoria direttiva e siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni sono ammessi a
partecipare agli scrutini per la promozione alla qualifica superiore.

2. Se promossi sono immessi nei ruoli nazionali, cessando di far parte
di quelli locali.