Sez. 5, Sentenza n. 12103 del 12/06/1987 Ud. (dep. 03/12/1987) Rv. 177153 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - OFFERTA REALE - PRIVA DEI REQUISITI FORMALI - VALIDITÀ - SUSSISTENZA - LIMITI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - OFFERTA REALE - PRIVA DEI REQUISITI FORMALI - VALIDITÀ - SUSSISTENZA - LIMITI.*
In tema di risarcimento del danno, deve ritenersi rituale ed ammissibile - salva la valutazione del giudice circa l'entità della somma - una offerta reale di denaro contante formulata tempestivamente, garantita in dibattimento dalla presenza dell'organo giudicante, anche se ne difettano i requisiti formali previsti dall'art. 1208 cod. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)