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Sez. U, Ordinanza n. 5537 del 18/03/2004 (Rv. 571310 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Autorizzazione al sindaco a stare in giudizio - Rilascio con riguardo ai procedimenti di merito - Idoneità per la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione - Esclusione - Distinta autorizzazione - Necessità - Persistenza nel nuovo quadro normativo di cui alla legge n. 142 del 1990, e succ. modif., e al D.lgs. n. 267 del 2000.
Stato
decisa il 2004-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571310-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

Anche nel nuovo quadro normativo rappresentato dall'art. 35, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi trasfuso nell'art. 48 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) l'autorizzazione a stare in giudizio in rappresentanza del Comune, rilasciata al sindaco dalla giunta municipale con riguardo ai procedimenti di merito, non abilita il sindaco medesimo alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione in pendenza di detto procedimento, occorrendo a tal fine una distinta autorizzazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 142 art. 35, Legge 25/03/1993 num. 81 art. 17, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)