Sez. 3, Sentenza n. 39445 del 01/07/2014 Ud. (dep. 25/09/2014) Rv. 260501 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. - Caso di minore gravità - Configurabilità - Condizioni - "Tipologia" dell'atto - Rilevanza autonoma - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE
In tema di violenza sessuale, la circostanza attenuante della minore gravità di cui all'art. 609-bis comma terzo cod. pen. può essere riconosciuta solo all'esito di una valutazione globale del fatto che tenga conto del grado di coartazione esercitato sulla vittima, delle sue condizioni fisiche e mentali, dell'entità della compressione della libertà sessuale e del danno arrecato, anche in termini psichici, al soggetto passivo, sicchè deve escludersi che la sola "tipologia" dell'atto possa essere sufficiente per ravvisare o negare tale attenuante. (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza impugnata per aver escluso la citata circostanza in base alla unica considerazione che vi era stata la consumazione di rapporto sessuale completato, senza alcuna valutazione del fatto nella sua complessità).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 quater com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)