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Sez. 5, Sentenza n. 2321 del 31/10/2014 Cc. (dep. 16/01/2015) Rv. 262719 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falsa dichiarazione in ordine al possesso di regolare certificato di assicurazione dell'auto - Integrazione del delitto di cui all'art. 483 cod. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262719-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

Il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) è ravvisabile quando l'atto pubblico, nel quale sia trasfusa la dichiarazione del privato, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati; non è pertanto ravvisabile nella condotta di colui che - fermato dalla Polizia alla guida della propria auto - dichiari falsamente di essere regolarmente assicurato, posto che il verbale della polizia contenente le dichiarazioni del privato non è destinato ad attestare la verità dei fatti dichiarati; d'altra parte, il privato in virtù del generale principio "nemo tenetur" se detegere non ha l'obbligo giuridico di accusarsi di una violazione di legge,

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)