Sez. 1, Sentenza n. 11955 del 08/08/2003 (Rv. 565775 - 01)
AGRICOLTURA - IN GENERE | Provvidenze a ristoro di eccezionali calamità atmosferiche - Legge della Regione Puglia n. 19 del 1979 - Giudizio promosso dal privato nei confronti della Regione - Provincia e comune - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
AGRICOLTURA - IN GENERE
Nel giudizio promosso dal privato operatore agricolo nei confronti della Regione Puglia per l'attribuzione delle indennità per i danni ai terreni causati da eccezionali calamità atmosferiche, previste dalla legge della Regione Puglia 11 aprile 1979, n. 19 (come modificata dalla legge reg. 10 dicembre 1982, n.38), non sussiste litisconsorzio necessario con la provincia e con il comune, enti ai quali la legge regionale ha delegato compiti, attinenti ai detti interventi, meramente conseguenziali rispetto all'obbligo di reperimento dei fondi e di pagamento, che incombe, ex lege, unicamente sulla Regione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 11/04/1979 num. 19 art. 1, Legge Reg. Puglia 10/12/1982 num. 38, Legge Reg. Puglia 11/04/1979 num. 19 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)