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Sez. L, Sentenza n. 24602 del 22/11/2011 (Rv. 619668 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Somme versate dal datore di lavoro per il finanziamento di forme integrative di previdenza o assistenza - Contributo di solidarietà - D.l. n. 103 del 1991 - Base imponibile - Inclusione degli accantonamenti in favore di personale dipendente cessato dal servizio - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619668-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Nella base imponibile, sulla quale calcolare l'entità del contributo di solidarietà a carico del datore di lavoro, da versare, ex art. 9 bis del d.l. 29 marzo 1991, n. 103 (introdotto dalla legge di conversione con modifiche, 1° giugno 1991 n. 166), a titolo di finanziamento dei fondi di previdenza integrativi costituiti al fine di erogare prestazioni previdenziali o assistenziali in favore del lavoratore e dei suoi familiari, devono essere incluse anche le quote di accantonamenti riferibili al personale già in quiescenza, essendo unica la causa del versamento, il che non consente di distinguere se il beneficiario della prestazione sia un lavoratore ancora in servizio o pensionato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 lett. BI CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)