Sez. 4, Sentenza n. 360 del 11/11/1994 Ud. (dep. 18/01/1995) Rv. 201554 - 01
Reato - Elemento soggettivo (psicologico) - Colpa - In genere | Colpa professionale - Sanitario che omette colposamente un intervento chirurgico necessario - Limitata apprezzabile probabilità di sopravvivenza del paziente - Responsabilità - Sussistenza - Garanzia di certa sopravvivenza - Irrilevanza.
Reato - Elemento soggettivo (psicologico) - Colpa - In genere
In tema di colpa professionale, sussiste responsabilità del medico che colposamente ometta un intervento chirurgico necessario, quando anche esso non sia tale da garantire in termini di certezza la sopravvivenza del paziente, se vi sia una limitata, purché apprezzabile, probabilità di successo, indipendentemente da una determinazione matematica percentuale di questa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)