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Sez. 3, Sentenza n. 62 del 07/01/1991 (Rv. 470386 - 01)

Procedimento civile - Interruzione del processo - Prosecuzione del processo | Ricorso ex art. 302 cod. proc. civ. - Previo conferimento di un mandato speciale al difensore - Necessità - Esclusione - Rilascio della procura successivo alla notificazione del ricorso ed anteriore alla costituzione - Idoneità.
Stato
decisa il 1991-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470386-01

Procedimento civile - Interruzione del processo - Prosecuzione del processo

Nel caso di interruzione del processo, il ricorso in prosecuzione ex art. 302 cod. proc. civ. in quanto atto di mero impulso processuale nell'ambito di un procedimento già instaurato, di cui permangono tutti gli effetti sostanziali e processuali, non richiede il conferimento di un mandato speciale al difensore, per cui deve ritenersi consentito, ai sensi dell'art. 125 cod. proc. civ., il rilascio della procura anche in data posteriore alla notificazione del ricorso purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 302

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)