Sez. 3, Sentenza n. 62 del 07/01/1991 (Rv. 470386 - 01)
Procedimento civile - Interruzione del processo - Prosecuzione del processo | Ricorso ex art. 302 cod. proc. civ. - Previo conferimento di un mandato speciale al difensore - Necessità - Esclusione - Rilascio della procura successivo alla notificazione del ricorso ed anteriore alla costituzione - Idoneità.
Procedimento civile - Interruzione del processo - Prosecuzione del processo
Nel caso di interruzione del processo, il ricorso in prosecuzione ex art. 302 cod. proc. civ. in quanto atto di mero impulso processuale nell'ambito di un procedimento già instaurato, di cui permangono tutti gli effetti sostanziali e processuali, non richiede il conferimento di un mandato speciale al difensore, per cui deve ritenersi consentito, ai sensi dell'art. 125 cod. proc. civ., il rilascio della procura anche in data posteriore alla notificazione del ricorso purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 302
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)