diritto.io

Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno

Testo in vigore al

Art. 8 Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali

1. Il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali e' composto dai presidenti delle giunte delle suddette regioni e da tre consiglieri di ciascuna di esse, eletti dai rispettivi consigli regionali con voto limitato a due e in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del presente testo unico il comitato esprime, entro trenta giorni, il proprio parere sui programmi annuali della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati, da sottoporre all'approvazione del Ministro.

Art. 9 Funzioni del Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali

1. Il Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali esprime il proprio parere entro il termine di 40 giorni dalla richiesta: (1)

  1. a) sulle iniziative legislative che comunque riguardino lo sviluppo del Mezzogiorno;

  2. b) su tutte le decisioni da sottoporre al CIPE, al CIPI o al CIPAA, che comunque riguardino lo sviluppo del Mezzogiorno;

  3. c) su tutte le questioni concernenti il coordinamento dell'intervento straordinario con gli interventi dei Ministeri e delle Regioni.

I pareri di cui al precedente comma possono essere inviati al Parlamento.

2. Il Comitato di cui al primo comma esprime in particolare pareri:

  1. a) al CIPE, in ordine alla ripartizione tra le Regioni interessate, effettuata dal CIPE stesso, dello stanziamento di 2.000 miliardi per il finanziamento degli interventi di cui allo art. 44; (2)

  2. b) al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai fini dell'autorizzazione alla Cassa e agli enti collegati a prestare alle Regioni meridionali consulenza e assistenza tecnica, anche utilizzando i mezzi finanziari delle Regioni meridionali interessate, ai sensi dell'art. 46, primo e secondo comma;(3)

  3. c) al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in merito alle direttive sulla ristrutturazione organizzativa e funzionale della Cassa per il Mezzogiorno. (4)

Il Comitato, inoltre, formula indicazioni e proposte al CIPE ai fini dell'approvazione del programma quinquennale di cui all'art. 2. (5) Il Comitato, infine, indica i criteri e le modalita' da osservarsi da parte della Cassa per il Mezzogiorno:

  1. a) ai fini del trasferimento alle Regioni, ai sensi dell'art. 139, delle opere gia' realizzate e collaudate; (6)

  2. b) ai fini dell'assistenza tecnica e dei contributi finanziari per la manutenzione e gestione delle opere di cui alla lett. a) del presente comma, che la Cassa stessa fornira' per un periodo non superiore a quattro anni dalla data del trasferimento ai sensi dell'art. 148. (7)

4. (2) Idem, art. 7, c. 2°

5. (3) Idem, art. 4, c. 1° e 2°

6. (4) Idem, art. 5, c. 2°

7. (5) Idem, art. 1, c. 1°

8. (6) Idem, art. 6, c. 5°

9. (7) Idem, art. 6, c. 5° e 7°

Art. 10 Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

1. Il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno esercita i poteri e le attribuzioni appresso indicati:

  1. 1) ai fini della programmazione quinquennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno:

    1. a) propone al CIPE il programma quinquennale di cui all'art. 2; (1)

    2. b) presenta al Parlamento le relazioni sul programma quinquennale di cui all'art. 2, sullo stato di attuazione e sugli aggiornamenti annuali, comunicandole altresi' alle Regioni meridionali ai sensi dell'art. 3; (2)

    3. c) comunica periodicamente al CIPE lo stato di attuazione del programma quinquennale di cui all'art. 2; (3)

  2. 2) nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati, esercita i poteri di direttiva e di vigilanza e assicura che la loro attivita' sia conforme al programma quinquennale e alle direttive del CIPE; in particolare: (4)

    1. a) risponde innanzi al Parlamento della vigilanza sulla attivita' della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati, ne approva il bilancio con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per il Tesoro e lo presenta annualmente al Parlamento; (5)

    2. b) formula le proposte per la nomina, ai sensi dell'art. 14, del presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno; (6)

    3. c) promuove l'eventuale scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 15; (7)

    4. d) impartisce direttive per la ristrutturazione organizzativa e funzionale della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 156, terzo comma; (8)

    5. e) approva i programmi annuali per gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno e impartisce le direttive per la loro attuazione; (9)

    6. f) autorizza la Cassa e gli enti collegati a realizzare a richiesta delle Regioni gli interventi di cui all'art. 46 e propone al Presidente del Consiglio dei Ministri l'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 41, ultimo comma, per la ristrutturazione delle attivita' degli enti collegati; (10)

    7. g) approva i programmi esecutivi dello IASM e del FORMEZ di cui agli articoli 142 e 143; (11)

  3. 3) in relazione ai progetti speciali previsti dall'art. 47:

    1. a) predispone i progetti stessi; (12)

    2. b) sottopone i medesimi nonche' quelli predisposti dalle Regioni all'approvazione del CIPE;

    3. c) provvede all'attuazione delle conseguenti deliberazioni del CIPE stesso;

  4. 4) in relazione agli interventi per l'industrializzazione:(13)

    1. a) rilascia il parere di conformita' previsto dall'art. 72, quarto comma, dando comunicazione alla Cassa e agli Istituti di credito in conformita' del quinto comma dello stesso articolo;(14)

    2. b) puo' esprimersi in senso contrario, a termini dell'art. 72, primo comma, in ordine alla concessione, da parte della Cassa, delle agevolazioni; (15)

    3. c) propone al CIPI:(16)

      1. - le direttive di cui all'art. 72, primo comma, per la concessione dei contributi in conto capitale;

      2. - la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 74, primo comma; (17)

      3. - la indicazione dei settori da sviluppare prioritariamente e delle zone particolarmente depresse, ai fini dell'aumento del contributo previsto dall'art. 69, quarto e quinto comma; (18)

      4. - la sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilita' al contributo in conto capitale nelle ipotesi previste dall'art. 69, sesto comma; (19)

    4. d) accerta i requisiti previsti dall'articolo 72, terzo comma, per la concessione delle agevolazioni; (20)

    5. e) attua, ai sensi dell'art. 74, terzo comma, le delibere del CIPI che ammettono al contributo le iniziative di grandi dimensioni;(21)

    6. f) emana, ai sensi dell'art. 73, ultimo comma, le norme per la definizione delle procedure relative alla concessione dei contributi in conto capitale;(22)

    7. g) dispone la sospensione dell'erogazione dei contribuiti in conto interessi nei casi previsti dall'art. 80, secondo comma; (23)

    8. h) stabilisce, ai sensi dell'art. 70, quinto comma, con decreto di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, i criteri e le procedure relativi alla concessione dei contributi ai centri di ricerca;(24)

    9. i) presenta ogni anno al Parlamento una relazione analitica sullo stato di attuazione delle norme sulle agevolazioni industriali, secondo le modalita' di cui all'art. 82; (25)

    10. l) partecipa alla formulazione dei programmi finalizzati agli obiettivi della legge 12 agosto 1977, n. 675 che il Ministro per l'industria, commercio e artigianato sottopone all'approvazione del CIPI; (26)

    11. m) partecipa all'emanazione del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con il quale e' aggiornato al 30 aprile di ogni anno il limite dimensionale relativo al capitale sociale, di cui al decimo comma dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675; (27)

    12. n) propone al CIPI il programma quadriennale straordinario di assistenza tecnica e formazione di cui all'art. 145. (28)

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno inoltre:

  1. 1) conferisce incarichi per l'esecuzione di studi e ricerche ad istituti specializzati, mediante convenzioni da approvare di concerto con il Ministro per il tesoro; (29)

  2. 2) stipula convenzioni con enti pubblici e con privati per il compimento di studi e di indagini occorrenti per la predisposizione e l'aggiornamento del programma quinquennale di cui all'art. 2 nonche' per la predisposizione e l'aggiornamento dei progetti speciali di cui all'art. 47 e per lo svolgimento delle altre attivita' connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi; (30)

  3. 3) esprime il parere in merito alla nomina dei presidenti dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS; (31)

  4. 4) designa propri rappresentanti come componenti degli organi collegiali indicati nell'art. 12;

  5. 5) propone al CIPE la ripartizione tra le regioni interessate dello stanziamento di lire 2000 miliardi, ai sensi dell'art. 44, secondo comma.(32)

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno fa parte:

  1. 1) del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);(33)

  2. 2) del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI); (34)

  3. 3) del Comitato interministeriale del credito e del risparmio (CICR); (35)

  4. 4) del Comitato interministeriale prezzi (CIP); (36)

  5. 5) del Comitato di gestione del fondo per il finanziamento delle agevolazioni al commercio; (37)

  6. 6) del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA). (38)

18. (17) Idem, art. 12, c. 1°

19. (18) Idem art. 10, c. 4° e 5°

20. (19) Idem, art. 10, c. 6°

22. (22) Idem, art. 11, c. 10°

27. (27) Idem, art. 3, c. 14°

28. (28) Idem, art. 19, c. 5°

30. (30) Art. 18, c. 4°, L. n. 614/1966; art. 1, u.c., L. n. 853/1971

33. (33) Art. 16, L. n. 48/1967

36. (36) Idem

Art. 11 Segreteria

1. La Segreteria, posta alle dipendenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e' composta da personale comandato da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonche' da esperti. Il personale delle amministrazioni dello Stato che presta la propria attivita' presso la predetta Segreteria e' collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

2. I contingenti di personale da comandare e da assumere in qualita' di esperti sono stabiliti, distintamente per ciascun gruppo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il Tesoro, entro il limite massimo di 160 unita'.17

Art. 12 Rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in organi statali ed enti pubblici

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno designa:

  1. a) un proprio rappresentante a far parte del Consiglio Superiore dell'Aviazione Civile; (1)

  2. b) un proprio rappresentante a far parte del Consiglio di Amministrazione degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, istituiti ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318, che svolgono particolari attivita' nei territori di cui all'art. 1 del Testo Unico; (2)

  3. c) un funzionario a far parte del Comitato interministeriale per i finanziamenti a carico del Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, previsto dall'art. 9 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902; (3)

  4. d) un proprio rappresentante a far parte del Comitato tecnico previsto dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, relativa alla ristrutturazione e riconversione industriale.(4)

2. (1) Art. 7, c. 1°, L. n. 141/1963

Titolo II. Cassa per il mezzogiorno ed enti collegati

Capo I. Organizzazione e funzionamento

Art. 13 Norma istitutiva

1. La Cassa per il Mezzogiorno, istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, avente sede in Roma e propria personalita' giuridica, attua, nei territori di cui all'art. 1, esclusivamente gli interventi statali previsti nel programma approvato dal CIPE ai sensi dell'art. 2 nonche' gli interventi regionali che, ai sensi dell'art. 46 del presente Testo Unico, possono essere ad essa affidati dalle Regioni meridionali nelle materie di loro competenza.(1)

2. Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalita' e al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti. (2)

3. (1) Art. 2, L. n. 646/1950; art. 1, c. 2°, L. n. 70/1975; art. 5, c. 1°, L. n. 183/1976

Art. 14 Consiglio di Amministrazione

1. La Cassa per il Mezzogiorno e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un presidente e da sette membri, scelti tra esperti di particolare e riconosciuta competenza ed esperienza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri, previa comunicazione dei nominativi alla Commissione parlamentare per il Mezzogiorno di cui all'art. 4.

2. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno dura in carica cinque anni. I membri del Consiglio possono essere riconfermati.

3. Con le stesse procedure previste ai precedenti commi si provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica.

4. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa con voto consultivo il Direttore generale della Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 15 Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, del regolamento, dello statuto, per gravi irregolarita' di gestione o per la ripetuta inosservanza delle direttive di cui al primo comma, n. 2, dell'art. 10 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri puo' promuovere mediante decreto del Presidente della Repubblica, lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.(1)

2. Con lo stesso decreto, l'amministrazione della Cassa viene affidata ad un Commissario del Governo fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione che dovra' essere ricostituito entro sei mesi.(2)

Art. 16 Comitato Esecutivo

1. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno puo' nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre il presidente, determinandone le attribuzioni.(1)

2. La relativa deliberazione e' sottoposta all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. (2)

3. (1) Art. 1, c. 1°, L. n. 166/1952; art. 12, L. n. 634/1957

4. (2) Art. 1. c. 2°, L. n. 166/1952; art. 1, c. 8°, L. n. 853/1971.

Art. 17 Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati per un triennio.

2. Un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dal Presidente della Corte dei Conti fra i Consiglieri della Corte stessa.

3. Gli altri membri sono nominati dal Ministro per il tesoro.

4. La presidenza spetta a un Consigliere della Corte dei Conti.

5. Il Collegio dei revisori, che esercita la sua funzione a carattere continuativo presso la Cassa per il Mezzogiorno, tra gli altri poteri ha quelli di:

  1. a) vigilare sull'osservanza delle leggi da parte del Consiglio di Amministrazione;

  2. b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

  3. c) fare il riscontro consuntivo sulle spese della Cassa per il Mezzogiorno;

  4. d) richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.16

Art. 18 Personale

1. Il personale della Cassa per il Mezzogiorno e' comandato dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici o assunto con contratto a tempo indeterminato.(1)

2. Le disposizioni relative all'ordinamento del personale sono adottate dal Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria e approvate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. (2)

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina il contingente del personale che le singole Amministrazioni dello Stato debbono comandare a prestar servizio presso la Cassa medesima.(3)

4. Per il comando degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato presso la Cassa per il Mezzogiorno occorre il preventivo assenso, della medesima. (4)

5. Fa altresi' parte del personale della Cassa per il Mezzogiorno il personale degli Enti edilizi soppressi ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036, che e' stato trasferito alla Cassa stessa ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, numero 247. (5)

9. (4) Idem, c. 4°

Art. 19 Bilancio

1. L'Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno e regolata per anni finanziari coincidenti con quelli dello Stato.(1)

2. Il bilancio della Cassa per il Mezzogiorno, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, e' sottoposto, entro il quarto mese successivo alla scadenza dell'esercizio, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che lo approva con proprio decreto emanato di concerto col Ministro per il tesoro e lo presenta annualmente al Parlamento. (2)

3. (1) Art. 22, c. 1°, L. n. 717/1965; art. 1, L. n. 62/1964
Art. 22, c. 2°, L. n. 717/1965

Art. 20 Durata di attivita'

1. La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino al 31 dicembre 1980.(1) Alla data di cessazione della Cassa per il Mezzogiorno o in caso di scioglimento, i diritti e le obbligazioni della medesima sono trasferiti allo Stato, fermo restando quanto previsto dall'art. 29, secondo comma, in materia di prestiti esteri.(2)

Art. 21 Consulenza legale e difesa in giudizio

1. La Cassa per il Mezzogiorno si avvale, per la consulenza legale e per la difesa in giudizio, dell'Avvocatura dello Stato.16

Capo II. Norme di carattere fiscale

Art. 22 Agevolazioni fiscali

1. La Cassa per il Mezzogiorno corrisponde allo Stato un'imposta sostitutiva, che tiene luogo delle imposte di registro e di bollo, delle tasse sulle concessioni governative e delle imposte ipotecarie e catastali inerenti al funzionamento e alle operazioni, atti e contratti relativi allo svolgimento della sua attivita'. L'imposta sostitutiva tiene anche luogo delle stesse imposte afferenti le operazioni, gli atti e i contratti posti in essere dagli organi dello Stato, dalle aziende autonome statali, dagli enti locali e loro consorzi e dagli altri enti pubblici indicati dall'art. 138 del presente Testo Unico, nella esecuzione delle opere loro demandate dalla Cassa in regime di affidamento e di concessione.

2. Sono escluse dall'imposta sostitutiva di cui al comma precedente l'imposta di bollo sulle cambiali e le tasse sugli atti giudiziali, per le quali ultime compete alla Cassa lo stesso trattamento delle amministrazioni statali. Gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari sono ridotti alla meta'.

3. L'imposta sostitutiva si applica in ragione di 5 centesimi per ogni cento lire di capitale erogato dalla Cassa ed e' determinata in base alle risultanze del bilancio della Cassa.

4. L'imposta locale sui redditi e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dovute dalla Cassa per il Mezzogiorno, sono ridotte alla meta'.16

Art. 23 Stipulazione dei contratti, onorari notarili e competenze per i tecnici

1. I contratti che la Cassa per il Mezzogiorno stipula per lo svolgimento della propria attivita' possono anche essere ricevuti in forma pubblica amministrativa da un suo funzionario all'uopo delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Per gli atti e contratti relativi alle opere, rientranti nell'attivita' della Cassa per il Mezzogiorno, di cui al presente Testo Unico, rogati dai notai, gli onorari sono ridotti alla meta'.

3. I compensi dovuti agli ingegneri, ai geometri e ad altri tecnici incaricati dalla Cassa per il Mezzogiorno di compiere lavori rientranti nella sua attivita' possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali.16

Capo III. Norme di carattere finanziario

Art. 24 Finanziamento degli interventi per il periodo 1976-1980

1. Ai sensi dell'art. 20, primo comma, del presente Testo Unico per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno - compreso l'importo di lire 2.000 miliardi destinato alle Regioni meridionali ai sensi dell'art. 44 per il quinquennio 1976-1980 e quello di lire 1.500 miliardi destinato allo sgravio contributivo ai sensi dell'art. 59, comma nono, e' autorizzato a favore della Cassa medesima l'ulteriore apporto complessivo di lire 14.500 miliardi comprensivo della somma di lire 1.000 miliardi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377 convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata altresi' ad assumere impegni nell'anzidetto periodo 1976-1980, in eccedenza alla predetta somma di lire 14.500 miliardi, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo di lire 1.500 miliardi.

2. L'assegnazione disposta con il precedente comma in favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'anzidetto periodo 1976-1980 e' al netto per il periodo stesso delle somme di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 8 aprile 1969, n. 160, nonche' delle somme di cui al sesto ed ultimo comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853. L'assegnazione medesima e' comprensiva della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione e l'aggiornamento dei progetti speciali di cui all'art. 47 e per lo svolgimento delle altre attivita' connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi. Tale quota di spesa e' determinata ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 8 aprile 1969, n. 160. L'assegnazione.

3. Stessa e' altresi' comprensiva degli eventuali maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi per interventi ed opere in corso o da realizzare.16

4. Della somma di lire 14.500 miliardi, il fabbisogno per la concessione dello sgravio contributivo, di cui all'art. 59, comma nono, nonche' quello per le agevolazioni a favore delle iniziative industriali, di cui agli artt. 69 e 151, secondo comma, relativo al periodo successivo al quinquennio 1976-1980, determinato, rispettivamente, in lire 1.000 miliardi e lire 2.500 miliardi, sara' iscritto nel bilancio dello Stato in ragione di complessive lire 400 miliardi annui in ciascuno degli anni dal 1981 al 1985 e di complessive lire 300 miliardi annui in ciascuno degli anni dal 1986 al 1990. La rimanente somma, tenuto conto dell'importo di lire 1.000 miliardi gia' stanziati ai sensi dell'art. 13 del citato decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 950 miliardi nell'anno finanziario 1976, di lire 1.500 miliardi nell'anno finanziario 1977, di lire 2.000 miliardi nell'anno finanziario 1978, di lire 2.500 miliardi nell'anno finanziario 1979 e di lire 3.050 miliardi nell'anno finanziario 1980. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1980, sara' stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al presente comma che potra' essere coperta con: operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalita' che saranno con la stessa legge, di volta in volta, stabilite.

5. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi, per l'anno finanziario 1976, si provvede quanto a lire 930 miliardi mediante riduzione per un corrispondente importo del fondo di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno medesimo, e quanto a lire 20 miliardi con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare nello stesso anno 1976 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a cio' autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di certificati speciali di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie anzidette, si fara' fronte nell'anno finanziario 1976, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

6. Dalle somme annualmente iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del precedente terzo comma verranno prelevate:

  1. a) sulla base delle deliberazioni del CIPE e fino alla concorrenza dell'importo di lire 2.000 miliardi di cui all'art. 44, le somme destinate alle regioni che verranno versate ad appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale, dai quali le Regioni effettueranno i prelevamenti su richiesta di accredito a favore del tesoriere regionale;

  2. b) sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, le somme da versare all'INPS stesso per lo sgravio contributivo di cui all'art. 59, comma nono.

7. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Agli impegni che ai sensi del primo comma la Cassa del Mezzogiorno e' autorizzata ad assumere nel quinquennio 1976-1980 in eccedenza all'assegnazione prevista in favore della Cassa medesima per lo stesso periodo, si fara' fronte mediante iscrizione nello stato di previsione del Ministero del tesoro dello stanziamento di lire 450 miliardi nell'anno finanziario 1981, di lire 400 miliardi nell'anno finanziario 1982, di lire 350 miliardi nell'anno finanziario 1983, di lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1984 e di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1985.

9. Il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede alla ripartizione delle somme di cui al primo comma, tra gli interventi relativi ai progetti speciali e gli interventi infrastrutturali e finanziari relativi alla incentivazione alle attivita' produttive.

10. Gli stanziamenti di cui al primo comma sono aggiuntivi rispetto alle disponibilita' finanziarie di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 68 relative al Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale.

11. Restano ferme le disposizioni riguardanti il finanziamento degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno contenute nell'art. 60 nel decreto-legge 7 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1968, n. 241, negli artt. 2 e 3 della legge 8 aprile 1969, n. 160, nell'art. 52 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, nell'art. 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, e negli articoli 1 e 2 della legge 12 agosto 1974 n. 371.

Art. 25 Assunzione di impegni in eccedenza agli stanziamenti

1. In relazione alle esigenze tecniche dei lavori e alla opportunita' di svolgerli con la massima celerita', la Cassa per il Mezzogiorno puo' assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, fronteggiando la eccedenza mediante le operazioni finanziarie di cui all'art. 158.(1)

2. (1) Art. 6, c. 2°, L. n. 546/1950

Art. 26 Utilizzazione di disponibilita' finanziarie

1. Le somme eventualmente non impegnate dalla Cassa per il Mezzogiorno nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate sono riportate agli esercizi successivi.(1)

2. Le somme comunque introitate dalla Cassa per il Mezzogiorno per capitali o per pagamento d'interessi, compreso l'importo delle quote di riscatto delle proprieta' assegnate in dipendenza della riforma fondiaria, delle quali la Cassa medesima abbia finanziato le opere di trasformazione in luogo dello Stato, sono utilizzate per impieghi rientranti nei programmi della Cassa medesima.(2)

Art. 27 Utilizzazione delle entrate relative alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

1. L'aliquota dovuta ai sensi dell'art. 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, quando e' corrisposta per la concessione di coltivazioni relative a giacimenti siti nei territori indicati nell'art. 1 del presente Testo Unico, e', per una terza parte, devoluta alla regione nella quale si effettuano le coltivazioni per essere destinata allo sviluppo delle sue attivita' economiche e al suo incremento industriale. A tale scopo lo Stato versa annualmente l'importo corrispondente al valore della terza parte di detta aliquota alla Regione competente per territorio che ne cura l'utilizzazione mediante interventi nel campo economico, secondo le direttive del programma quinquennale di cui all'art. 2.(1)

Art. 28 Operazioni finanziarie della Cassa per il Mezzogiorno

1. La Cassa per il Mezzogiorno per provvedere alle esigenze dei suoi programmi ha facolta':(1)

  1. a) di scontare e di cedere in garanzia in tutto o in parte - previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio - le somme ad essa dovute dallo Stato a norma dell'art. 24 per operazioni di provvista di fondi da effettuarsi presso la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nonche' presso Istituti assicurativi e previdenziali, aziende di credito in genere e loro consorzi;

  2. b) di scontare o cedere in garanzia le quote di ammortamento dei finanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 158.

Le operazioni di sconto o di cessione in garanzia sono notificate a cura della Cassa per il Mezzogiorno al debitore, all'istituto Mobiliare italiano o ad altro ente delegato alle stesse funzioni, ed al Ministero del Tesoro.(2) La Cassa per il Mezzogiorno e' inoltre autorizzata nei limiti delle sue dotazioni e in corrispondenza delle predette quote di ammortamento di cui alla lettera b):(3)

  1. 1) ad emettere obbligazioni alle condizioni determinate dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno e approvate con decreto del Ministro per il Tesoro, sentito il Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio;

  2. 2) a contrarre prestiti, anche all'estero, osservate le modalita' di cui al precedente n. 1.

Con decreto del Ministro per il Tesoro puo' essere accordata, determinandone le condizioni e le modalita', la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi delle obbligazioni da emettersi o dei prestiti da contrarre.(4)

Le obbligazioni della Cassa per il Mezzogiorno sono assimilate, ad ogni effetto, alle obbligazioni fondiarie ed ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa: sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazioni e possono essere accettate dalle pubbliche amministrazioni quale deposito cauzionale.(5) Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonche' gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilita' in obbligazioni della Cassa per il Mezzogiorno anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o degli statuti generali o speciali.(6)

3. (2) Idem, c. 2°

4. (3) Idem, c. 3°

6. (5) Art. 16, c. 5°, L. n. 646/1950; art. 11, D.L. n. 376/1975 conv.
L. n. 492/1975