Sez. 1, Sentenza n. 3327 del 12/02/2010 (Rv. 611639 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE | Omologazione del concordato - Disciplina introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006 - Poteri del tribunale - Individuazione - Criterio - A seconda che le opposizioni siano state presentate o meno - Configurabilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE
In tema di omologazione del concordato fallimentare, secondo la nuova disciplina di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, applicabile "ratione temporis", avendo il legislatore demandato al curatore, al comitato dei creditori e a tutti i creditori (in sede di votazione per l'approvazione del concordato) la valutazione della convenienza del concordato, il tribunale ha solo il potere di verificare la regolarità della procedura e l'esito della votazione, provvedendo, in caso di esito positivo, ad omologare il concordato. Invece, in presenza di opposizioni all'omologazione il tribunale è tenuto ad effettuare un controllo di legalità più incisivo, dovendo esaminare e valutare i fatti costitutivi dedotti a sostegno della opposizione proposta.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 26, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 124, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 125, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 129 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)