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Sez. 3, Sentenza n. 11611 del 22/06/2004 (Rv. 573824 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | Processo cumulativo - Ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. - Pronunzia non richiesta relativa a domanda connessa - Appello - Potere del giudice di controllare le condizioni per l'ammissibilità della pronunzia - Limiti - Ammissibilità dell'appello - Verifica d'ufficio - Necessità.
Stato
decisa il 2004-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573824-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE

Nei processi cumulativi, qualora il giudice emetta l'ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. pronunciando, oltre che sulla domanda della parte richiedente, su quella connessa proposta da altra parte e l'ordinanza venga impugnata sul presupposto che si è trasformata in sentenza, il giudice di appello non può verificare se sussistessero le condizioni per la pronunzia, ove tale questione non sia stata oggetto di censura. Per contro il giudice d'appello deve verificare, anche d'ufficio, se concorrano le condizioni in presenza delle quali l'ordinanza si trasforma in sentenza e diventa impugnabile, trattandosi di verifica relativa all'ammissibilità del gravame

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)