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Sez. 3, Sentenza n. 956 del 03/02/1987 (Rv. 450587 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DEL CONFINANTE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DA PARTE DI PIÙ CONFINANTI - APPLICAZIONE ANALOGICA DELL'ART. 8, COMMA NONO, LEGGE N. 590 DEL 1965 - ESCLUSIONE - SOLUZIONE DEL CONFLITTO AD OPERA DEL GIUDICE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450587-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DEL CONFINANTE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DA PARTE DI PIÙ CONFINANTI - APPLICAZIONE ANALOGICA DELL'ART. 8, COMMA NONO, LEGGE N. 590 DEL 1965 - ESCLUSIONE - SOLUZIONE DEL CONFLITTO AD OPERA DEL GIUDICE - CRITERI.*

Nell'ipotesi di una pluralità di coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti con quello offerto in vendita, aventi diritto alla prelazione o al riscatto a norma dell'art. 7, comma secondo n. 2, della legge 14 agosto 1971 n. 817, non può trovare applicazione analogica l'art. 8, comma nono, della legge 26 maggio 1965 n. 590, secondo cui, nel caso di più affittuari, mezzadri o coloni coltivatori del fondo offerto in vendita, l'Esercizio della prelazione deve avvenire congiuntamente da parte di tutti, e neppure può ammettersi un Esercizio separato da parte di ciascuno, con esclusione degli altri in base al criterio di priorità, ma spetta al giudice scegliere, con valutazione comparativa adeguatamente motivata, quale degli aventi diritto debba essere preferito, in modo che restino realizzate più efficacemente le finalità perseguite dalla legge. (Conf 6123/86, mass n 448416).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)