Sez. 2, Ordinanza n. 31906 del 07/12/2025 (Rv. 676479-01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE | Vendita di terreno - Mancata menzione nell'atto degli immobili insistenti su di esso - Effetto traslativo - Sussistenza - Fondamento - Limite - Estensibilità all'aggiudicazione a seguito di esecuzione forzata - Fattispecie.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE
Il principio per cui la compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta il trasferimento anche dei fabbricati, ancorché non menzionati espressamente nell'atto e salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé o ad altri la proprietà di essi, va esteso anche all'aggiudicazione in sede di esecuzione forzata, cosicché è irrilevante il mero richiamo agli originari identificativi catastali del bene pignorato, occorrendo invece tenere conto della modificazione avvenuta per effetto dell'attività edificatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui l'aggiudicazione aveva inglobato anche tutto quanto edificato sulla particella pignorata, attesa la già intervenuta edificazione al momento del pignoramento).
Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2919, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)