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Sez. L, Sentenza n. 602 del 24/01/1984 (Rv. 432842 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITO DI LAVORO - RIVALUTAZIONE - INTERESSI - LIQUIDAZIONE AUTOMATICA D'UFFICIO - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1984-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432842-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITO DI LAVORO - RIVALUTAZIONE - INTERESSI - LIQUIDAZIONE AUTOMATICA D'UFFICIO - DECORRENZA.*

Ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., per i crediti di lavoro, il danno da svalutazione monetaria va risarcito indipendentemente dall'imputabilità della mora e dalla prova di un concreto pregiudizio sofferto dal creditore, mentre gli interessi decorrono dalla data di maturazione del credito, indipendentemente dalla pronuncia di condanna al relativo pagamento, dalla mora e dalla liquidità del credito medesimo. (V 2592/83, mass n 427461; (Conf 1977/81, mass n 412677).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)