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Sez. 1, Sentenza n. 50026 del 04/06/2018 Cc. (dep. 06/11/2018) Rv. 274513 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Concessione di misura diversa da quella richiesta - Legittimità – Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274513-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il tribunale di sorveglianza può concedere una misura alternativa alla detenzione diversa da quella chiesta dall'interessato, se il beneficio concesso è compatibile con quello richiesto e risponde alla logica di gradualità del trattamento rieducativo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure un'ordinanza con cui i giudici di merito avevano respinto la richiesta di un condannato minorenne di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale a causa dei plurimi precedenti giudiziari a suo carico, ammettendolo nondimeno alla misura più restrittiva della detenzione domiciliare in considerazione della modesta entità della pena espianda, dell'assenza di pregiudizi da maggiorenne e di una relazione implicitamente positiva del servizio sociale).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)