Sez. 6, Sentenza n. 14739 del 26/02/2026 Ud. (dep. 23/04/2026) Rv. 289790-01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Obblighi ex art. 165, comma quinto, cod. pen. - Fatti di maltrattamento perfezionatisi prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2019 e proseguiti dopo - Applicabilità - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
In tema di sospensione condizionale della pena, la previsione di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., introdotto dall'art. 6, comma 1, legge 19 luglio 2019, n. 69, che subordina la concessione del beneficio alla partecipazione del condannato a specifici percorsi di recupero, pur avendo natura sostanziale, si applica anche ai fatti di maltrattamenti in famiglia perfezionatisi
prima dell'entrata in vigore dell'indicata novella, ma protrattisi in epoca successiva, stante l'unitarietà strutturale del reato, e salvo il caso in cui le condotte maltrattanti poste in essere dopo la modifica normativa siano intervenute dopo un significativo intervallo temporale, tale da far propendere per l'autonomia dei fatti, eventualmente unificabili sotto il vincolo della continuazione.
Costituzione art. 25 com. 2, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 com. 5, Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Legge 19/07/2019 num. 69 art. 6 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)