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Sez. 1, Sentenza n. 840 del 07/02/1997 Cc. (dep. 10/03/1997) Rv. 207045 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Limite minimo di sei mesi per la valutazione - Raggiungimento mediante sommatoria di più periodi inferiori ai mesi - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207045-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della concessione della liberazione anticipata, è possibile prendere in considerazione anche un periodo di detenzione inferiore a quello minimo e valutarlo insieme ad un altro - purché questo sia imputabile alla stessa pena e il beneficio sia stato richiesto anche in relazione ad esso - che consenta di raggiungere la soglia dei sei mesi di detenzione; per il semestre così ottenuto può, quindi, procedersi ad una verifica circa il grado di adesione dell'interessato all'opera rieducativa svolta nei suoi confronti, mentre non è ammissibile, al contrario, procedere ad operazioni di "collage" di spezzoni minimi di detenzione, né prelevare un periodo da una detenzione che, per la parte rimanente, è estranea al giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)