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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3471 del 22/02/2016 (Rv. 638961 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Perdita di capacità della parte - Successore - Intervento in giudizio - Ammissibilità - Forma e condizioni.
Stato
decisa il 2016-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638961-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA

Nel giudizio di legittimità, essendo ininfluente la sopravvenuta perdita di capacità della parte, il successore che intenda parteciparvi può farlo con atto d'intervento che dev'essere notificato alla controparte per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo sufficiente il mero deposito di un atto nella cancelleria della S.C. stante l'esigenza di assicurare una forma simile a quella del ricorso e del controricorso, fermo restando che la nullità derivante dall'omissione della suddetta notificazione resta sanata se le controparti costituite accettino il contraddittorio senza eccezioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)