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Sez. L, Sentenza n. 4218 del 18/07/1984 (Rv. 436170 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALI - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - PRESUPPOSTI - CONFEDERAZIONE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVA - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI - PROVE - MEZZI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436170-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALI - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - PRESUPPOSTI - CONFEDERAZIONE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVA - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI - PROVE - MEZZI - FATTISPECIE.*

Ai fini della disposizione dell'art. 10 lett. A della legge 20 maggio 1970 n. 300, la quale consente la Costituzione di rappresentanze sindacali aziendali nell'ambito "delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale", Confederazione maggiormente rappresentativa non è soltanto quella presente in ogni zona del territorio nazionale ed in ogni categoria, ma anche quella che è molto estesa, nell'una e nell'altra dimensione, sia nel territorio nazionale sia nell'ambito di diverse e svariate categorie di lavoratori, anche se non necessariamente omogenee. In tale indagine il giudice del merito non può limitarsi a valorizzare soltanto il numero degli iscritti - che, anche se non determinante, è tuttavia significativo - ma deve tener conto della sua presenza in svariati settori della vita lavorativa italiana, della sua struttura articolata a livello nazionale, delle molteplici trattative in campo sindacale, della stipulazione di accordi, con richiamo ad un corretto criterio di effettività della forza rappresentativa dell'associazione sindacale o del Sindacato di riferimento e senza alcuna comparazione rispetto alle confederazioni nazionali più grandi e maggiormente rappresentative in Italia. Il giudizio sulla maggiore rappresentatività di una associazione sindacale può essere fondato su un complesso di elementi di carattere anche indiziario desunti da documenti prodotti dallo stesso Sindacato costituito aventi un carattere di ufficialità (contratti, accordi, risposte a ministeri, uffici pubblici etc.). (principio enunciato in relazione al Sindacato federbancari confsal ritenuto in Sede di merito Sindacato nazionale aderente alla Confederazione Sindacati autonomi lavoratori maggiormente rappresentativa in campo nazionale. La S.C. ha giudicato corrette le conclusioni del giudice di merito). (V 5664/81, mass n 416361; (V 3993/76, mass n 382658 Corte cost. 54/74).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)