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Sez. 6, Sentenza n. 1412 del 11/04/1995 Cc. (dep. 27/05/1995) Rv. 201890 - 01

Atti processuali - Disposizioni generali - Copie - In genere | Istanza di rilascio - Provvedimento di rigetto - Inoppugnabilità dello stesso - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201890-01

Atti processuali - Disposizioni generali - Copie - In genere

Il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria sull'istanza di rilascio di copie degli atti processuali è inoppugnabile: la possibilità di impugnazione non è infatti prevista né dall'art. 116 cod. proc. pen. che disciplina specificatamente la materia né da altre disposizioni; d'altro canto la stessa non è desumibile dall'art. 111 Cost. non avendo il provvedimento natura giurisdizionale e non rientrando nelle categorie contemplate da tale norma.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 116, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 116, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)