Sez. 6, Sentenza n. 2495 del 05/10/1982 Cc. (dep. 15/10/1982) Rv. 155621 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - MORTE DEL REO ANTERIORE ALLA CONDANNA - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO - SPETTA D'UFFICIO AL GIUDICE CHE HA PRONUNCIATO LA SENTENZA DI CONDANNA.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - MORTE DEL REO ANTERIORE ALLA CONDANNA - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO - SPETTA D'UFFICIO AL GIUDICE CHE HA PRONUNCIATO LA SENTENZA DI CONDANNA.*
Poiché la sentenza emessa dopo la morte dell'imputato è giuridicamente inesistente, è lo stesso giudice che tale sentenza ha pronunciato che deve emettere, di ufficio, il relativo provvedimento di declaratoria di Estinzione del reato per morte del reo, non trovando applicazione in tal caso il principio generale che non consente al giudice di riformare, neppure parzialmente o per causa sopravvenuta, le proprie statuizioni. (nella specie il tribunale, non essendo stato possibile notificare la sentenza perché l'imputato era deceduto prima della pronuncia della sentenza stessa, aveva trasmesso gli Atti alla Corte di Cassazione che, enunciando il suddetto principio, ha dichiarato non luogo a provvedere ordinando la restituzione degli Atti al tribunale perché "dichiari l'inesistenza della sentenza per essere il reato precedentemente estinto per morte del reo").*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 150 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)