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Sez. 5, Sentenza n. 7339 del 28/03/2014 (Rv. 630167 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESCLUSIONI | Atto di assegnazione di area ubicata in zona industriale precedentemente acquisita dal Comune a seguito di procedura espropriativa definita con accordo bonario - Assoggettabilità ad IVA - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630167-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESCLUSIONI

L'atto di assegnazione di area, ubicata in zona industriale (PIP), precedentemente acquisita dal Comune a seguito di procedura espropriativa per la realizzazione di un piano di insediamento industriale, non si considera, ai fini dell'IVA, un'operazione svolta nell'esercizio dell'attività commerciale, come può desumersi dal combinato disposto dei commi secondo, n. 2, e quarto, dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nell'interpretazione autentica fornitane dall'art. 36, comma 19-bis, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 1993, n. 427, a nulla rilevando, in tale prospettiva, che la procedura si sia conclusa, come nella specie, con un accordo bonario di vendita.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 36 com. 19 n. 2, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)