Sez. 4, Sentenza n. 2213 del 27/10/1965 Ud. (dep. 03/01/1966) Rv. 100190 - 01
CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - OGGETTO - FATTO(ENUNCIAZIONE) - FATTO CONTESTATO - FONTI DI CONTESTAZIONE - CONTRAVVENZIONI STRADALI.*
CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - OGGETTO - FATTO(ENUNCIAZIONE) - FATTO CONTESTATO - FONTI DI CONTESTAZIONE - CONTRAVVENZIONI STRADALI.*
Per'fatto contestatò si intende il complesso degli elementi di fatto portati a conoscenza dell'imputato nel corso del processo e sui quali egli deve difendersi. Di regola, tali elementi risultano dagli Atti facenti parte del processo e non soltanto da quelli che hanno la specifica funzione di segnare i termini dell'accusa(come gli ordini, i mandati, il decreto di citazione per il giudizio), ma anche da tutti gli altri Atti che siano idonei ad avvertire l'imputato dei termini della contestazione, onde sia in grado di provvedere alla propria difesa. Il giudice puo, tuttavia, trarre dai verbali di polizia giudiziaria gli elementi validi a specificare i termini delle imputazioni enunciate nei decreti di citazione, specialmente quando la Rilevanza di tali Atti scaturisce da una specifica normativa. Cosi in tema di contravvenzioni alle norme sulla circolazione stradale, per le quali la legge prescrive non solo l'accertamento da parte di un organo di polizia stradale, consacrato in un verbale, ma anche la pronta contestazione all'interessato, per porlo in condizione di provvedere alla propria difesa e di troncare, quando sia consentito, l'Esercizio dell'Azione penale mediante oblazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)