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Sez. 3, Ordinanza n. 19057 del 11/06/2026 (Rv. 679062-01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE | Assicurazione infortuni non mortali - Risarcimento del danno già ottenuto dall'assicurato - Pagamento dell'indennizzo - Obbligo - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2026-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679062-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE

L'assicuratore contro gli infortuni non mortali, in virtù del principio indennitario, non è tenuto al pagamento dell'indennizzo, fino alla concorrenza del risarcimento che l'assicurato ha ottenuto, per il medesimo fatto e per il medesimo danno, dal terzo responsabile.

Cod. Civ. art. 1905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)