Sez. 3, Ordinanza n. 19057 del 11/06/2026 (Rv. 679062-01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE | Assicurazione infortuni non mortali - Risarcimento del danno già ottenuto dall'assicurato - Pagamento dell'indennizzo - Obbligo - Esclusione - Limiti.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE
L'assicuratore contro gli infortuni non mortali, in virtù del principio indennitario, non è tenuto al pagamento dell'indennizzo, fino alla concorrenza del risarcimento che l'assicurato ha ottenuto, per il medesimo fatto e per il medesimo danno, dal terzo responsabile.
Cod. Civ. art. 1905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)