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Sez. 1, Sentenza n. 7921 del 28/08/1996 (Rv. 499394 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE | Provvedimento d'urgenza richiesto al giudice istruttore della causa di merito - Pronuncia sulle spese da parte del'istruttore - Ammissibilità - Esclusione - Eventuale pronuncia sulle spese - Abnormità del provvedimento - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499394-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE

Il provvedimento cautelare richiesto al giudice istruttore della causa pendente nel merito concreta un subprocedimento incidentale inserito nel procedimento principale e pertanto la regolamentazione delle spese processuali del primo, essendo questo privo di autonomia, non può che essere disposta, come per tutte le altre spese processuali che si sostengono nel corso del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo. Di conseguenza, il provvedimento sulle spese adottato in siffatta ipotesi dal giudice istruttore della causa di merito deve essere considerato abnorme, in quanto emesso in difetto del relativo potere giurisdizionale, ed il relativo vizio può essere fatto valere anche nel corso del giudizio nel quale il provvedimento stesso è stato emesso, sulla base del principio del potere revisionale spettante al collegio sulle ordinanze del giudice istruttore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)