Sez. 1, Ordinanza n. 3210 del 09/02/2011 (Rv. 617183 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Titolo di soggiorno per motivi familiari - Coniuge extracomunitario di cittadino dell'Unione - Preventivo soggiorno regolare nello Stato - Necessità - Esclusione - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Al cittadino di un paese terzo, coniuge di cittadino dell'Unione europea, può essere rilasciato un titolo di soggiorno per motivi familiari anche quando non sia regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, in quanto, alla luce dell'interpretazione vincolante fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia n. C-127 del 25 luglio 2008, la Direttiva 2004/38/CE consente a qualsiasi cittadino di paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, ai sensi dell'art. 2, punto 2 della predetta Direttiva, che accompagni o raggiunga il predetto cittadino dell'Unione in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, di ottenere un titolo d'ingresso o soggiorno nello Stato membro ospitante, a prescindere dall'aver già soggiornato legalmente o meno in un altro Stato membro; pertanto, una normativa interna che imponga al coniuge del cittadino dell'Unione la condizione del previo soggiorno regolare in uno Stato membro prima dell'arrivo nello Stato ospitante, è incompatibile con la Direttiva citata, in considerazione del diritto al rispetto della vita familiare stabilito all'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Direttive del Consiglio CEE 30/04/2004 num. 38, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 7 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)