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Sez. L, Sentenza n. 6513 del 09/12/1981 (Rv. 417365 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - OBBLIGO - MALATTIA DEL LAVORATORE - SOMME EROGATE DAL DATORE DI LAVORO NEI PRIMI TRE GIORNI - CARATTERE RETRIBUTIVO - ASSOGGETTABILITÀ - A CONTRIBUZIONE.*
Stato
decisa il 1981-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417365-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - OBBLIGO - MALATTIA DEL LAVORATORE - SOMME EROGATE DAL DATORE DI LAVORO NEI PRIMI TRE GIORNI - CARATTERE RETRIBUTIVO - ASSOGGETTABILITÀ - A CONTRIBUZIONE.*

Le somme erogate dal datore di lavoro ai dipendenti nei primi tre giorni di malattia erano soggette a contribuzione obbligatoria in favore degli enti previdenziali ed assistenziali anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (contenente norme sulla revisione degli ordinamenti pensionistici ed in materia di sicurezza sociale), facendo parte della retribuzione imponibile di cui agli artt. 27 e 28 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 (T.U. Delle norme sugli assegni familiari). (Conf 3847/75, mass n 378081).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)