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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 324 del 1987

Decisione
decisa il 1987-10-14, depositata il 1987-10-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:324
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3555

  • R.pe.f. (imposta sul reddito delle persone fisiche)
  • Determinazione del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali
  • Detrazione delle poste passive non registrate nei libri contabili
  • Esclusione
  • Precedente dichiarazione di non fondatezza
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
La deduzione dei soli costi debitamente provati, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, tutela l'interesse dell'Amministrazione delle finanze; la sua previsione non introduce alcuna odiosa discriminazione, ma impone un ragionevole onere al contribuente; né contrasta con il principio della difesa in giudizio, in quanto norma di diritto sostanziale e non processuale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost. - dell'art. 74, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.597 che esclude la detrazione dal reddito d'impresa delle poste passive non registrate nelle scritture contabili prescritte ai fini fiscali). Cfr. sent. n. 186/1982.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Sanremo, iscritta al n. 583 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1983; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Gandolfo Corrado - il quale lamentava che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1974 non fosse stato riconosciuto in detrazione un costo sopportato dalla sua impresa ma di cui egli aveva omesso la registrazione nei libri contabili - la Commissione tributaria di primo grado di Sanremo con ordinanza del 15 dicembre 1980 (reg. ord. n. 583 del 1982) sollevava, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, il quale escludeva la detrazione dal reddito d'impresa delle poste passive non registrate nelle scritture contabili prescritte ai fini fiscali; che, ad avviso della Commissione, mentre dal complesso delle disposizioni del d.P.R. cit. sembrava dover essere soggetto ad irpef solo l'utile netto delle imprese, ossia il ricavo depurato da ogni costo, la norma impugnata, escludendo la detrazione dei costi non registrati, sembrava ledere i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.), di difesa in giudizio (art. 24 Cost.) e di capacità contributiva (art. 53 Cost.); che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva che la questione fosse dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che la questione è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 186 del 1982, con cui questa Corte ha osservato che l'impugnato art. 74 tutela l'interesse dell'Amministrazione delle finanze, ammettendo la deduzione dei soli costi debitamente provati, con ciò non introducendo alcuna odiosa discriminazione ma imponendo un ragionevole onere al contribuente e non violando neppure l'art. 24 Cost., in quanto norma di diritto sostanziale e non processuale;
punto 3
Visti gli artt. 26 l. 11 maggio 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost, dalla Commissione tributaria di primo grado di Sanremo con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa con sent. n. 186 del 1982. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 14 ottobre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: SAJA Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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