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Sez. 1, Sentenza n. 13060 del 09/09/2002 (Rv. 557302 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Presupposti per l'attribuzione dell'assegno di divorzio - Deterioramento del tenore di vita del richiedente rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio - Incidenza delle argomentazioni usate per tale accertamento su quelle relative alla determinazione della misura dell'assegno - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557302-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

In tema di determinazione dell'importo dell'assegno di divorzio, le argomentazioni usate per stabilire la sussistenza del diritto all'assegno, consistenti nell'accertamento del deterioramento del tenore di vita del coniuge richiedente, causato dalla mancanza di mezzi adeguati o dalla oggettiva impossibilità di procurarseli, rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio ovvero a quello ragionevolmente e legittimamente sperabile in base alle aspettative maturate in costanza di matrimonio, non svolgono diretta influenza su quelle utilizzate successivamente dal giudice per stabilirne la misura, né possono essere poste in contrapposizione con queste per arguirne contraddizioni od omissioni di motivazione.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)