diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 22651 del 09/09/2008 (Rv. 604411 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Area compresa in piano di insediamento produttivo (PIP) - Assegnazione a privato - Successivo giudizio di esecuzione promosso da terzo creditore - Aggiudicazione dell'area a terzo con decreto del giudice dell'esecuzione - Controversia del Comune contro il terzo acquirente - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604411-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Allorquando, in attuazione di un piano insediamenti produttivi, un Comune abbia assegnato e ceduto, condizionatamente alla realizzazione dell'insediamento, un'area edificabile ad un privato e quest'ultimo abbia subito a seguito di autonomo giudizio di esecuzione ad opera di terzi l'espropriazione dell'area, trasferita in proprietà ad altro privato con decreto di assegnazione del giudice dell'esecuzione, la controversia promossa dal Comune contro i terzi acquirenti - per la declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, del suddetto decreto di trasferimento, in quanto relativo a beni del patrimonio indisponibile - è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché ha ad oggetto il diritto soggettivo del terzo acquirente, tutelato dall'art. 2929 cod. civ., comunque estraneo all'esercizio di un potere autoritativo in materia di urbanistica ed edilizia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)