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Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011

Testo in vigore al

Art. 24

1. Articolo 24 - Linee telefoniche di sostegno

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire a livello nazionale apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua, operanti 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo riservato o nel rispetto del loro anonimato, delle consulenze su tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione.

Art. 25

1. Articolo 25 - Supporto alle vittime di violenza sessuale

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di stupri e di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma e dei consigli.

Art. 26

1. Articolo 26 - Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza
1 Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2 Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psicosociali adattate all'eta' dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore.

Art. 27

1. Articolo 27 - Segnalazioni

2. Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare qualsiasi persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso, o che si possano temere nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle organizzazioni o autorita' competenti.

Art. 28

1. Articolo 28 - Segnalazioni da parte delle figure professionali

2. Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla loro legislazione nazionale a certe figure professionali non costituiscano un ostacolo alla loro possibilita', in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o autorita' competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione o che si possano temere nuovi gravi atti di violenza.

Diritto sostanziale

Art. 29

1. Articolo 29 - Procedimenti e vie di ricorso in materia civile
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso civili nei confronti dell'autore del reato.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente ai principi generali del diritto internazionale, per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei confronti delle autorita' statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze.

Art. 30

1. Articolo 30 - Risarcimenti
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla presente Convenzione.
2 Un adeguato risarcimento da parte dello Stato e' accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all'integrita' fisica o alla salute, se la riparazione del danno non e' garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Cio' non preclude alle Parti la possibilita' di richiedere all'autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia pienamente presa in considerazione.
3 Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 devono garantire che il risarcimento sia concesso entro un termine ragionevole.

Art. 31

1. Articolo 31 - Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza
1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

Art. 32

1. Articolo 32 - Conseguenze civili dei matrimoni forzati

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.

Art. 33

1. Articolo 33 - Violenza psicologica

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrita' psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.

Art. 34

1. Articolo 34 - Atti persecutori (Stalking)

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumita'.

Art. 35

1. Articolo 35 - Violenza fisica

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona.

Art. 36

1. Articolo 36 - Violenza sessuale, compreso lo stupro 1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:

  1. 1) a atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;

  2. 2) b altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;

  3. 3) c il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.

2 Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volonta' della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto. 3 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.

Art. 37

1. Articolo 37 - Matrimonio forzato
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.

Art. 38

1. Articolo 38 - Mutilazioni genitali femminili

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:

  1. 1) a l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalita' o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride;

  2. 2) b costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine;

  3. 3) c indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a.

Art. 39

1. Articolo 39 - Aborto forzato e sterilizzazione forzata

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:

  1. 1) a praticare un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato;

  2. 2) b praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l'effetto di interrompere definitivamente la capacita' riproduttiva di una donna senza il suo preliminare consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata.

Art. 40

1. Articolo 40 - Molestie sessuali

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.

Art. 41

1. Articolo 41 - Favoreggiamento o complicita' e tentativo
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicita' intenzionali in ordine alla commissione dei reati di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.

Art. 42

1. Articolo 42 - Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto "onore"
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto "onore" non possano essere addotti come scusa per giustificare tali atti.
Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia per questo diminuita la responsabilita' penale della suddetta persona per gli atti commessi.

Art. 43

1. Articolo 43 - Applicazione dei reati

2. I reati previsti ai sensi della presente Convenzione si applicano a prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e l'autore del reato.

Art. 44

1. Articolo 44 - Giurisdizione 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione competente per qualsiasi reato previsto ai sensi della presente Convenzione quando il reato e' commesso:

  1. 1) a sul loro territorio; o

  2. 2) b a bordo di una nave battente la loro bandiera; o
    c a bordo di un velivolo immatricolato secondo le loro disposizioni di legge; o
    d da uno loro cittadino; o

  3. 3) e da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.

2 Le Parti adottano tutte le misure legislative o di altro tipo appropriate per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione quando il reato e' commesso contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio. 3 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinche' la loro competenza non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul territorio in cui sono stati commessi. 4 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinche' la loro competenza riguardante i commi d. ed e. del precedente paragrafo 1 non sia subordinata alla condizione che il procedimento penale possa unicamente essere avviato a seguito della denuncia della vittima del reato, o di un'azione intentata dallo Stato del luogo dove e' stato commesso il reato. 5 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione, nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi sul loro territorio e non possa essere estradato verso un'altra Parte unicamente in base alla sua nazionalita'. 6 Quando piu' Parti rivendicano la loro competenza riguardo a un reato che si presume stabilito conformemente alla presente Convenzione, le Parti interessate si concertano, se lo ritengono opportuno, per determinare quale sia la giurisdizione piu' appropriata per procedere penalmente. 7 Fatte salve le disposizioni generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una delle Parti conformente al proprio diritto interno.