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Sez. 3, Sentenza n. 30779 del 27/05/2009 Cc. (dep. 23/07/2009) Rv. 244563 - 01

SPORT | Turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - Provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso e dell'obbligo di presentazione ad un comando di polizia - Presupposto - Violazione ordinanza rilevata ex art. 650 cod. pen. - Illegittimità.
Stato
decisa il 2009-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244563-01

SPORT

L'inottemperanza ad un'ordinanza prefettizia, con cui si inibisce ai tifosi di una squadra calcistica la presenza ad una competizione agonistica della squadra, non costituisce presupposto per l'imposizione del divieto di accesso e dell'obbligo di presentarsi presso un ufficio o comando di polizia in concomitanza di eventi sportivi, oggetto quest'ultimo di convalida ai sensi della legge n. 401 del 1989. (Fattispecie nella quale il G.i.p. aveva convalidato il provvedimento del questore, fondato solo sulla violazione dell'ordinanza prefettizia con cui era stata inibita la presenza della tifoseria ad un incontro della squadra di calcio di cui il proposto era sostenitore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)